Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo

multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

cogliere informazioni scritte e orali. La raccolta di informazioni scritte e orali già di per sé comprende anche quanto riportato alla lettera c, rendendola superflua. Inoltre va aggiunto che il termine «convocazione» è stato preso a prestito dal diritto processuale penale e il suo utilizzo nel contesto della LSAI risulta strano e porta a chiedersi se non vi sia una relazione tra i controlli dell'AFC e il diritto processuale penale.

Articolo 28

La SATC e CS chiedono la cancellazione di questo articolo. CS ritiene che la norma contro gli abusi possa creare problemi perché rende gli istituti finanziari responsabili di situazioni che gli stessi avrebbero grosse difficoltà a spiegare. I corrispondenti requisiti dello standard sullo scambio automatico di informazioni circa le norme «reason to know» per gli istituti finanziari in caso di dichiarazioni inattendibili dei clienti risolvono sufficientemente il problema. La SATC è dell'opinione che questa norma sia già pienamente coperta dalle direttive in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro generalmente valide e dal principio della buona fede, e propone la seguente alternativa:

1

Per quanto riguarda le norme contro gli abusi può essere fatto riferimento alle vigenti direttive in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e al principio della buona fede.

All'ASG non piace molto l'espressione «struttura artificiale». Inoltre la norma proposta annulla la distinzione tra pianificazione fiscale e successoria ed elusione fiscale e successoria legali dello scambio automatico di informazioni. L'ASG è favorevole quindi alla cancellazione di questo articolo. Qualora si volesse comunque mantenere l'articolo 28 dell'avamprogetto LSAI, l'ASG auspica la seguente modifica:

1

L'istituto finanziario dichiarante svizzero non amministra né sostiene l'impiego di strutture artificiali quali società, fondazioni e trust di elevata complessità di cui sa che l'unico o il principale scopo è eludere gli obblighi secondo gli accordi applicabili o la presente legge.

L'ASB considera poco chiara una parte di questo articolo e propone di modificare come segue la norma contro gli abusi:

1L'istituto finanziario dichiarante svizzero non amministra né sostiene l'impiego di alcuna struttura strutture artificiali di cui sa che l'unico o il principale scopo è eludere gli obblighi secondo gli accordi applicabili o la presente legge.

2L'istituto finanziario dichiarante svizzero che ha agito in contrasto con il capoverso 1 è tenuto ad adempiere agli obblighi che avrebbe dovuto assumersi in virtù degli accordi applicabili e della presente legge come se la struttura artificiale non fosse esistita.

Articolo 29

L'ASG considera inadeguato che ogni volta che si vuole sospendere lo scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner ci sia bisogno di una decisione del Consiglio federale. Qualora i sistemi tecnici non dovessero funzionare adeguatamente o vengano forniti dati contrattualmente non conformi, l'autorità esecutiva dovrebbe potere decidere dell'opportunità di sospendere lo scambio automatico di informazioni. Per contro, l'atto di denuncia è un atto di politica estera che l'autorità esecutiva può compiere solo con il consenso del Consiglio federale. L'ASG auspica le seguenti modifiche:

1 L'autorità competente svizzera sospende la trasmissione di informazioni alla Giurisdizione che quelle informazioni deve ricevere se ha il fondato sospetto che a. la Giurisdizione che riceve le informazioni violi le disposizioni dell'accordo applicabile, in particolare quelle in materia di reciprocità e quelle riguardanti il principio di specialità o la protezione dei dati; oppure