Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo

multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

L'opinione dell'ASG è che manchi la limitazione secondo cui l'AFC può inoltrare le informazioni ricevute dall'estero ad altre autorità svizzere solo a fini fiscali. L'ASG richiede la seguente integrazione:

2[=] il diritto svizzero lo preveda. Le autorità svizzere potranno utilizzare le informazioni così acquisite unicamente ai fini delle imposte dirette sul reddito e sulla sostanza o sugli utili.

Articolo 20

L'ASG chiede che questo articolo venga cancellato senza essere sostituito. L'AFC non deve tenere raccolte di dati il cui contenuto riveste un carattere penale e processuale penale.

Articolo 21

Capoverso 1

Dal punto di vista dell'ASG la competenza dell'AFC in fatto di raccolta di dati secondo il presente capoverso è troppo ampia. Propone quindi di formulare la frase come segue:

1L'AFC gestisce un sistema di informazione con dati personali di cui ha bisogno per poter adempiere ai suoi compiti nel quadro dell'accordo applicabile e della presente legge ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3.

Capoverso 3

L'ASG si dichiara in favore della cancellazione, senza sostituzione, della lettera g di questo capoverso. Né l'MCAA né la norma comune di dichiarazione possono costituire una base sufficiente per permettere all'AFC di lottare contro i reati fiscali (soprattutto all'estero) sulla base di un mandato generico. In assenza di una base costituzionale per un simile mandato, viene meno anche la necessità di una base giuridica per raccogliere dati da utilizzare in generale a questo scopo. L'AFC può e deve trattare i dati che servono a conseguire i fini concreti perseguiti dall'MCAA e dalla norma comune di dichiarazione.

Il TAF suggerisce di verificare se sia necessario provvedere all'integrazione dell'articolo 21 dell'avamprogetto LSAI per il caso in cui, nel quadro della procedura di ricorso, gli debba essere concesso. Affinché si possa disporre di una base giuridica sufficiente a consentire l'accesso dei tribunali ai dati, occorre, secondo il TAF, integrare il capoverso 4 come segue:

4

Per l'adempimento dei suoi compiti legali, l'AFC può concedere al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale e alle autorità svizzere [=].

Articolo 24

Capoverso 2

Per l'ASG questa disposizione è contraria al principio di trasparenza e di pubblicità. Al cittadino viene infatti tolta la possibilità di farsi un quadro preciso dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione e degli effetti che ne conseguono. Non si giustifica nessuna deroga alla legge sulla trasparenza. Per questo motivo l'ASG chiede che venga apportata la seguente modifica:

2

Non sussiste alcun Per il resto, il diritto d'accesso a ulteriori informazioni oltre a quelle pubblicate ai sensi del capoverso 1 si rifà alla legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione.

Articolo 25

Capoverso 2

L'ASA chiede che in questo capoverso venga cancellata la lettera e. Ai sensi della lettera a l'AFC può verificare documenti e richiederne la produzione e può, ai sensi della lettera b, rac-