Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo

multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

1Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti trasmettono annualmente per via elettronica all’AFC le dovute informazioni secondo l’accordo applicabile e le informazioni sui loro conti non documentabili entro sei mesi dalla fine dell’anno civile interessato. Se l’istituto finanziario dichiarante svizzero non tiene conti dichiarabili, segnala la circostanza all’AFC entro gli stessi termini.

2In linea di massima, le informazioni vengono trasmesse per via elettronica. Gli istituti finanziari che gestiscono meno di cento conti dichiarabili possono trasmettere le informazioni in formato cartaceo secondo le direttive dell'AFC.

Capoverso 5

I Cantoni AG, BL, BS, GE, JU e NW chiedono di cancellare questo capoverso, senza sostituirlo. Essendo stato introdotto lo scambio spontaneo e lo scambio automatico di informazioni, non risulta comprensibile la migliore posizione delle autorità fiscali estere rispetto a quelle nazionali che consegue dall'applicazione di questa disposizione. Per gli stessi motivi questi Cantoni chiedono anche la cancellazione dell'articolo 21 capoverso 2 della LAAF, che prevede un'analoga limitazione per lo scambio di informazioni su domanda.

L'ASA chiede di integrare il capoverso con « [T] che solitamente avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero». Secondo l'ASA, l'impiego dei dati in collaborazione con i contribuenti svizzeri deve avvenire solo nel rispetto del diritto svizzero. Poiché la LSAI soprattutto rappresenta il diritto svizzero, il termine «solitamente» favorisce la migliore comprensione.

Articolo 14

Capoverso 3

La SATC, l'ASB e l'ASG criticano il termine assoluto di perenzione di 15 anni e chiedono che venga ridotto a 10 anni o eventualmente di più nel caso in cui nella corrispondente Giurisdizione partner i termini in vigore siano più brevi.

Articolo 15

Per evitare le dichiarazioni multiple, l'UBCS ritiene che in questi casi il trust svizzero debba poter adempiere agli obblighi di dichiarazione anche per conto di altri istituti finanziari svizzeri o che gli altri istituti finanziari vengano esonerati dall'obbligo di fornire una dichiarazione.

Articolo 17

L'ASG chiede che una persona interessata debba poter disporre di tutti i rimedi giuridici previsti dalla legge sulla protezione dei dati e che debba potervi ricorrere sia nei confronti dell'istituto finanziario dichiarante che nei confronti dell'AFC. L'ASG respinge le limitazioni previste in questa disposizione. Un'ulteriore critica riguarda i dati rettificati e la possibilità di trasmetterli alle Giurisdizioni partner solo se la rettifica è avvenuta a seguito di una sentenza passata in giudicato. In questo modo la rettifica consensuale dei dati non potrebbe mai portare a una rettifica dei dati trasmessi a una Giurisdizione partner. Viene chiesta dunque la seguente modifica del testo di legge:

1 Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari dichiaranti svizzeri e dall'AFC e la loro trasmissione alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner, le persone oggetto di una dichiarazione dispongono dei diritti sanciti nella LPD.

2 Rispetto all’AFC, le persone oggetto di una dichiarazione possono far valere i loro diritti relativamente a una trasmissione alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner entro 10 giorni da quando vengono