Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo
multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale
Per questioni di oneri e costi, la Raiffeisen auspicherebbe che gli istituti finanziari dichiaranti svizzeri, qualora in possesso di una licenza bancaria, fossero esonerati dall'obbligo di iscriversi spontaneamente presso l'AFC come anche dall'obbligo di cancellare spontaneamente tale iscrizione laddove sussistano le condizioni. Un obbligo di questo tipo comporta inutili oneri.
L'ASB chiede che per le banche e i commercianti di valori mobiliari si applichi una procedura d'iscrizione semplificata. Le banche e i commercianti di valori mobiliari, infatti, sono già noti alle autorità fiscali, e non è quindi necessaria un'ulteriore iscrizione. Viene chiesta l'adozione del seguente nuovo capoverso 3 (l'attuale capoverso 3 diventerebbe quindi il capoverso 4):
3Le banche soggette alla legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio e i commercianti di valori mobiliari costituiti ai sensi della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari si intendono iscritti presso l'AFC se hanno avviato la loro attività commerciale in data anteriore al 1° gennaio 2017. Dopo tale data sussiste l'obbligo di iscriversi presso l'AFC prima di avviare la propria attività commerciale.
Articolo 12
Capoverso 1
L'ASB invita a stabilire le modalità di adempimento dell'obbligo di informazione relativamente ai conti già chiusi e a quelli per i quali mancano informazioni. Al riguardo, propone di integrare come segue il capoverso 1:
1[=] Per quanto riguarda i conti chiusi l'informazione viene inviata un'unica volta all'ultimo indirizzo conosciuto. Per quanto riguarda i conti non rivendicati non viene inviata alcuna informazione.
Capoverso 3 (nuovo)
Secondo l'ASB e l'ASA è inutile che ogni singolo istituto finanziario pubblichi sul proprio sito web e tenga aggiornato l'elenco delle Giurisdizioni partner nello scambio automatico di informazioni (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. c dell'avamprogetto LSAI). L'ASB propone quindi il seguente nuovo capoverso 3:
3All'obbligo di informazione sulle Giurisdizioni partner ai sensi del capoverso 1 lettera c e del capoverso 2 si può adempiere con un riferimento alle fonti ufficiali, come per esempio il sito web dell'AFC.
Articolo 13
Capoverso 1
L’ASB chiede che per i conti bloccati secondo l’articolo 9 capoverso 7 sia stabilito che questi debbano essere dichiarati anche se l’istituto finanziario non ha ricevuto ancora tutte le informazioni necessarie secondo la legge. Propone la seguente formulazione:
1«=I conti di cui all’articolo 9 capoverso 7 devono essere dichiarati anche se l’istituto finanziario dichiarante non ha ancora ricevuto tutte le informazioni necessarie al riguardo secondo la presente legge=»
L'ASG teme che gli istituti finanziari che hanno solo pochi conti dichiarabili possano avere grossi problemi a dotarsi dei sistemi informatici supplementari necessari per l'invio delle dichiarazioni elettroniche. A questi istituti finanziari dovrebbe essere data la possibilità di inviare le dichiarazioni in formato cartaceo. La norma comune di dichiarazione, inoltre, non prevede le dichiarazioni «nulla», ossia le dichiarazioni senza contenuto materiale. Queste dichiarazioni generano un inutile onere. Viene quindi proposto di integrare il capoverso come segue (l'attuale capoverso 2 segg. diventerebbe il capoverso 3 segg.):