Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo

multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

persone fisiche nell'ambito dello scambio automatico di informazioni venga utilizzato il numero d'assicurato AVS. La motivazione addotta è che i Cantoni operano già oggi sulla base di questo numero, che dal loro punto di vista rappresenta la soluzione più semplice ed efficace (e non richiede nessuna modifica dei loro sistemi). Laddove venisse introdotto un numero settoriale, la Confederazione dovrebbe accollarsi tutti i costi relativi, e l'assegnazione dei numeri dovrebbe essere unificata e avvenire a livello federale

Lettere i e j

L'ASA apprezzerebbe se alla lettera i e alla lettera j venisse inserito un rimando all'articolo 7 capoverso 7 dell'avamprogetto LSAI. Tale rimando renderebbe tutto più chiaro (cfr. spiegazioni relative all'art. 7 cpv. 7 dell'avamprogetto LSAI).

L'ASB chiede che nella versione francese della legge, alle lettere i e j, l'espressione «géré par une institution financière» venga sostituita da «ouvert auprès d’une institution financière» in quanto il termine «géré» è riferito piuttosto all'attività di gestione patrimoniale, che in questa sede non è determinante.

Lettere k e l

L'ASA chiede che le lettere k e l vengano integrate come segue (per la motivazione cfr. spiegazioni relative all'art. 7 cpv. 7 dell'avamprogetto LSAI):

k.conto di debole valore: un conto preesistente di una persona fisica con un saldo o valore com-

plessivo di al massimo un milione di franchi al 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scam-

bio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner o antecedente l'entrata in vigore di

questa legge.

l.conto di valore elevato: un conto preesistente di una persona fisica con un saldo o valore com-

plessivo maggiore a un milione di franchi al 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio

automatico di informazioni con una Giurisdizione partner o antecedente l'entrata in vigore di questa legge.

Lettera m (nuova)

Per maggiore chiarezza, CS e l'ASB propongono di completare il capoverso 1 con una lettera m:

m.conto: una relazione bancaria che la banca intrattiene con un cliente e che comprende tutti i sottoconti e sottodepositi, oppure un conto singolo.

Capoverso 2

L'ASA chiede che questo capoverso venga chiarito e modificato. Non è chiaro sulla base di quali criteri siano state scelte le espressioni qui utilizzate. Per motivi di operatività è necessario che le espressioni della norma comune di dichiarazione possano essere interpretate tutte nello stesso modo. Definizioni diverse e discrepanze a seconda dell'accordo applicabile renderebbero molto più difficili i processi operativi.

Secondo CS, la certezza del diritto impone che le espressioni utilizzate nello standard sullo scambio automatico di informazioni vengano riprese espressamente anche nel diritto nazionale, cosa che potrebbe essere fatta con un'ordinanza del Consiglio federale o un'ordinanza amministrativa. Laddove sussistono, i margini di interpretazione vanno opportunamente sfruttati. CS chiede quindi che venga attuata la seguente modifica:

2 Per le seguenti espressioni valgono le definizioni dell'accordo applicabile Il Consiglio federale e l'Amministrazione definiscono le seguenti espressioni in conformità con l'accordo applicabile.