Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo

multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

messi a conoscenza di una trasmissione e del relativo contenuto da parte di un istituto finanziario dichiarante svizzero. esclusivamente far valere il proprio diritto all’informazione ed esigere la rettifica dei dati inesatti che si basano su errori di trasmissione.

3Qualora le informazioni trasmesse all’autorità competente di una Giurisdizione partner siano state rettificate a posteriori in seguito a una correzione o integrazione effettuata da un istituto finanziario dichiarante svizzero o a una decisione passata in giudicato, l’istituto finanziario dichiarante svizzero trasmette le informazioni rettificate all’AFC e quest’ultima le trasmette a sua volta all’autorità competente della Giurisdizione partner.

Articolo 17bis (nuovo) Secondo il parere dell'ASB e dell'ABPS, i rimedi giuridici previsti dalla LPD non sarebbero sufficienti a mettere le persone in condizioni di difendersi contro un'eventuale trasmissione di informazioni non corrette. La LSAI dovrebbe quindi prevedere la possibilità di concedere alle persone oggetto di una dichiarazione uno specifico diritto procedurale che permetta loro di correggere gli errori materiali prima della prima trasmissione dei dati a una Giurisdizione partner. Viene proposta la seguente nuova disposizione:

1L'istituto finanziario dichiarante, dopo aver trasmesso i dati all'AFC come previsto dall'articolo 13, invia un'informazione al riguardo anche alla persona oggetto della dichiarazione, fornendole i dati relativi al contenuto della dichiarazione e al destinatario della stessa nel Paese estero e illustrando le modalità,

come previsto dal capoverso 2, con cui fare ricorso contro la dichiarazione. In applicazione del presente capoverso, l'informazione viene inviata un'unica volta dopo la prima dichiarazione e di nuovo un'unica volta in caso di cambio di residenza del cliente.

2Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'istituto finanziario dichiarante la persona oggetto della dichiarazione può rivolgersi all'AFC e opporre il veto alla trasmissione dei dati a un'autorità estera. Se l'AFC ritiene fondato tale ricorso, ne informa l'istituto finanziario dichiarante e lo invita a correggere la dichiarazione.

3Se invece l'AFC non ritiene fondato il ricorso, comunica il suo giudizio alla persona oggetto della dichiarazione sotto forma di decisione.

4Il ricorso contro le decisioni previste al capoverso 3 ha un effetto sospensivo. L'articolo 55 capoversi 2-4 della legge federale del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa (PA) trova qui applicazione.

5Sostanzialmente vi è solo uno scambio di corrispondenza.

6Per il resto si applicano le disposizioni in materia di organizzazione giudiziaria.

Articolo 18 In generale La CDCF e numerosi Cantoni (AG, AI, AR, BS, FR, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH) chiedono che venga chiarito se le amministrazioni cantonali delle contribuzioni devono continuare a fornire informazioni fiscali ad altre autorità amministrative e tribunali visto che le informazioni ottenute con lo scambio di dati nell'ambito dello scambio automatico di informazioni possono essere utilizzate nelle relative decisioni di tassazione. Capoverso 2

13RS 172.021