Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo

multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

b.le persone interessate dalla trasmissione di informazioni residenti nella Giurisdizione che quelle informazioni deve ricevere rischino di veder violati i diritti che vengono loro riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II),

2L'autorità competente svizzera può agire soltanto con il consenso del Consiglio federale se sulla base dell'accordo applicabile:

a.vuole sospendere o denunciare lo scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner per un tempo superiore ai 24 mesi;

b.vuole denunciare l'un accordo applicabile.

Articolo 29a (nuovo) L'ASG chiede che venga adottata una protezione giuridica individuale contro l'attuazione dello scambio automatico di informazioni se una Giurisdizione che quelle informazioni deve ricevere viola le regole in vigore in virtù dell'accordo determinante o se la trasmissione delle informazioni rischia di ledere i diritti di una persona garantiti dalla Convenzione del 4 novembre 195014 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dal Patto internazionale del 16 dicembre 196615 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) (soprattutto il diritto alla salute e alla vita). In questi casi la persona interessata deve avere la possibilità di difendersi per vie legali contro la trasmissione dei dati che la riguardano. L'ASG propone quindi il seguente nuovo articolo:

Art. 29a Sospensione con riferimento a determinate persone

1Ogni persona oggetto di dichiarazione può chiedere alle autorità svizzere competenti che venga sospesa ogni e qualsiasi trasmissione di informazioni che la riguardano. Se la persona oggetto della dichiarazione è in grado di fornire prove sufficienti a dimostrare che essa stessa o persone a lei vicine nella Giurisdizione che deve ricevere le informazioni rischiano di veder violati i diritti che vengono loro riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II), l'autorità svizzera competente sospende la trasmissione delle informazioni.

2L'autorità svizzera competente emana un decreto avente ad oggetto le richieste di cui al capoverso 1 e ne invia una copia anche al Dipartimento federale delle finanze.

3Gli strumenti giuridici posti in essere contro i decreti di cui al capoverso 2 hanno effetto sospensivo solo se questo è garantito dall'istanza di ricorso.

Articolo 30 segg. L’ASB e Swiss Holdings mettono sostanzialmente in discussione le disposizioni penali. Nel campo del diritto fiscale gli atti volti a conseguire una riduzione dell'imposta e la partecipazione a reati di questo genere sono già passibili di sanzioni. Inoltre buona parte delle persone colpite dalle disposizioni penali per prudenza vengono tenute sotto controllo. Eventuali errori e infrazioni di queste persone verrebbero puniti già nel corso della procedura di vigilanza. E qualsiasi infrazione contro decisioni delle autorità ai sensi dell'articolo 292 CP16 o dell'articolo

31 dell'avamprogetto LSAI potrebbe essere passibile di sanzione. Articolo 30

14RS 0.101

15RS 0.103.2

16RS 311.0