Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo
multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale
Il PPD sottolinea l'importanza di un coordinamento dell'avamprogetto in esame con quello relativo alla revisione dell'imposta preventiva. La loro attuazione deve essere contestuale.
Forum OAD e ASSL chiedono, per il messaggio relativo alla LSAI, di aspettare fino all'entrata in vigore della legge federale del 10 ottobre 19974 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD), di modo che con la LSAI si possa dare attuazione agli obblighi di diligenza previsti per lo scambio automatico di informazioni in conformità con la LRD e la relativa ordinanza5. In questo modo si vuole dare agli istituti finanziari dichiaranti interessati la possibilità di acquisire in maniera coordinata i dati che nell'ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro e dello scambio automatico di informazioni sono oggetto di rilevazione.
Struttura della legge
La FSA invita ad armonizzare tra loro la LAAF e la LSAI, per esempio integrando nella prima disposizioni della seconda (come parte speciale) oppure lasciando che la LSAI resti una legge separata ma inserendovi dei rimandi alla LAAF da intendersi in tal caso come «legge di base».
Articolo 2
Capoverso 1
Lettera d
Per motivi di certezza del diritto, FTAF, usam e UBCS chiedono che venga data una definizione più chiara dei termini «istituto finanziario» e «conto finanziario» e dei criteri in base ai quali una società è qualificata come «istituto finanziario».
Lettera e
Secondo l'ASB possono verificarsi dei casi (con riferimento al Commentario relativo alla norma comune di dichiarazione) in cui, ai fini dell'accertamento della residenza delle persone che detengono il controllo, le disposizioni previste per conti preesistenti di persone fisiche debbano essere applicate anche a conti preesistenti e a nuovi conti di enti. Di conseguenza, anche a questi conti si dovrebbe poter attribuire lo stato di conti non documentabili. Bisogna inoltre chiarire che lo stato di conti non documentabili può essere attribuito solo nei casi previsti nella norma comune di dichiarazione. L'ASB propone la seguente modifica:
e. conto non documentabile: un conto preesistente di una persona fisica secondo il capoverso 2
lettera g che ai sensi dell'allegato all'Accordo multilaterale concernente lo scambio automatico di
informazioni è da intendersi come conto non documentabile e per il quale un istituto finanziario di-
chiarante svizzero non può attestare la residenza fiscale del titolare del conto o di una persona che ne detiene il controllo conformemente all'allegato all'Accordo multilaterale concernente lo scambio
automatico di informazioni dell'accordo applicabile.
Lettera f
La CDCF e numerosi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) chiedono che come numero d'identificazione fiscale per
4 RS 955.0
5 Ordinanza dell'8 dicembre 2010dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD- FINMA), RS 955.033.0