Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 30Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo
multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale
a.ha fornito indicazioni complete ed esatte circa l'effettiva entità e il contenuto degli obblighi della violazione degli obblighi;
b ha contribuito a chiarire i fatti e ad adempiere all'obbligo; e
c.prima d'ora non si è mai denunciato spontaneamente per un'infrazione intenzionale di medesima natura.
2L'impunità dell'autore istituto finanziario estende il suo effetto agli organi di cui consta, ai suoi collaboratori e ai partecipanti.»
L'ASG propone di concedere la possibilità di denunciarsi spontaneamente oltre che all'autore anche all'istituto finanziario per il quale quest'ultimo ha operato. L'Associazione propone la seguente modifica:
1L'autore o un istituto finanziario per il quale l'autore ha operato che denuncia spontaneamente la violazione degli obblighi resta restano impunitoimpuniti se:
Articolo 35
L'ASB, l'ABPS e l'ASG criticano il fatto che all'Assemblea federale sia data la facoltà di statuire sull'attivazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner con semplice decreto federale ed esclusione quindi del referendum facoltativo. Sotto vari aspetti di diritto costituzionale si tratta di una prassi che può creare dei problemi. Viene altresì evidenziato il fatto che con una normativa di questo tipo si crea una differenza non sostenibile tra l'approvazione di CDI e l'attivazione di scambi automatici di informazioni.
4.2. Osservazioni sulla legge sull'assistenza amministrativa fiscale
Articolo 21 capoverso 2
La CDCF e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SH, TG, TI, UR e VS chiedono che venga eliminata l'«autolimitazione» prevista in questa disposizione. In particolare viene criticata la migliore posizione delle autorità fiscali estere rispetto a quelle nazionali. I Cantoni AG, BL, BS, GE, JU e NW chiedono che questa disposizione venga cancellata senza essere sostituita (cfr. argomentazioni relative all'articolo 13 capoverso 5 dell'avamprogetto LSAI). La CDCF e i Cantoni AI, AR, FR, GL, LU, SH, TG, UR e VS ritengono però giustificato il fatto di mantenere l'autolimitazione in relazione alle domande di assistenza amministrativa che una Giurisdizione estera rivolge alla Svizzera sulla base di dati trasmessi nel quadro dello scambio automatico di informazioni (incluse le richieste di precisazione). In simili casi si tratta di informazioni coperte dal segreto bancario svizzero a cui il Consiglio federale in ambito nazionale non vuole rinunciare.
Articolo 22 capoverso 6
La CDCF e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG e ZH chiedono che venga eliminato l'articolo 22 capoverso 6 LAAF. Avendo introdotto lo scambio automatico di informazioni, non c'è motivo di mantenere questa autolimitazione. Da taluni viene proposto quantomeno di modificare tale disposizione abolendo l'autolimitazione nei confronti di quei Paesi dai quali la Svizzera può comunque ricevere informazioni senza che ne venga fatta prima richiesta.