Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo

multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

utilizzare moduli per definire chi sono gli aventi economicamente diritto ma viene genericamente chiesta alla controparte una dichiarazione scritta che potrebbe per esempio anche essere inclusa in un contratto. L'ASA chiede pertanto la seguente modifica:

5Un indirizzo che è stato rilevato utilizzando un modulo passibile di pena mediante una dichiarazione scritta secondo le disposizioni della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro concernente l'identificazione della controparte e dell'avente economicamente diritto, è considerato come un'informazione che si basa su un giustificativo nel quadro della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza.

Capoversi 5 e 6 Per motivi di certezza del diritto, l'ASA sarebbe contenta se nella LSAI fosse spiegato che i capoversi 5 e 6 sono di fatto delle precisazioni della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza fornite a titolo di esempio e che anche le altre varianti del Commentario relativo alla norma comune di dichiarazione riportate nel Commentario stesso sono possibili. Eventualmente si potrebbero riportare espressamente nella LSAI i corrispondenti passaggi del Commentario. Capoverso 6 L'ASA chiede che la normativa si applichi anche ai contratti assicurativi di rendita antecedenti l'inizio della fase di riscossione della rendita. La riserva posta in relazione ai contratti assicurativi di rendita è inspiegabile in questa sua assolutezza. L'ASB chiede che la definizione di conti non rivendicati come data nella legge federale dell’8 novembre 193412 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche; LBCR) si applichi anche ad altre tipologie di conti. A non convincere l'ASB è anche la prevista gestione dei conti non rivendicati nel suo insieme, perché di fatto un istituto finanziario potrebbe trovarsi a dover inviare le sue comunicazioni a un determinato domicilio pur sapendo che non è più attuale, con un conseguente rischio di responsabilità in capo agli istituti finanziari stessi che andrebbe limitato a livello di legge. L'ASB propone quindi di apportare le seguenti modifiche al testo di legge:

6L'istituto finanziario dichiarante provvede a segnalare all'AFC i conti non rivendicati, dopo averli designati come tali. L'AFC a sua volta inoltra la segnalazione all'autorità estera competente, non appena riesce a ottenere un'autocertificazione aggiornata e comunque entro un massimo di 5 anni dalla prima notifica fatta dall'istituto finanziario in applicazione del presente capoverso.

(oppure, in alternativa)

6Nel quadro della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza, è considerato attuale l'indirizzo inserito nella documentazione dell'istituto finanziario dichiarante svizzero per i seguenti conti non rivendicati. Per stabilire se un conto rientra nella categoria dei conti non rivendicati occorre fare riferimento alle disposizioni della legislazione sulle banche. Per quanto riguarda i conti che non sono soggetti alla legislazione sulle banche le disposizioni di quest'ultima si applicano per analogia.

a. per un conto che rientra nella legislazione sulle banche ed è considerato non rivendicato secondo questa legislazione;

b. per un altro conto, diverso da un conto assicurativo di rendita, se:

1 durante gli ultimi tre anni il titolare del conto non ha effettuato transazioni su questo o su qualsiasi altro suo conto presso l'istituto finanziario svizzero dichiarante;

2 durante gli ultimi sei anni il titolare del conto non ha avuto contatti con l'istituto finanziario dichiarante che detiene il conto in relazione a questo o a qualsiasi altro suo conto presso questo istituto finanziario svizzero dichiarante; e

12RS 952.0