Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo

multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

Situazione iniziale

1.1. Introduzione

In data 15 luglio 2014 il Consiglio dell'OCSE ha approvato il nuovo Standard globale per lo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale. Durante l'assemblea plenaria del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) tenutasi a Berlino il 29 ottobre 2014 quasi 100 Stati si sono dichiarati in favore della sua adozione. Nell'ottobre del 2014 il Consiglio federale ha confermato al Forum globale l'intenzione della Svizzera di predisporre per tempo le basi legali necessarie all'attuazione di questo standard in modo che, fatto salvo quanto potrà emergere dalla procedura di approvazione condotta a livello nazionale, nel 2017 gli istituti finanziari svizzeri possano avviare l'acquisizione dei dati relativi ai conti di contribuenti all'estero e che un primo scambio di dati possa avvenire già nel 2018. L'attuazione dello standard relativo allo scambio automatico di informazioni è parte integrante della strategia del Consiglio federale che mira a una piazza finanziaria competitiva, stabile e integra, che operi nel rispetto di condizioni quadro accettate a livello internazionale.

1.2. Contenuto dell'avamprogetto

Per poter attuare lo standard relativo allo scambio automatico di informazioni, la Svizzera deve istituire le necessarie basi legali. Concretamente, ciò significa che:

• La Convenzione conclusa tra il Consiglio d’Europa e l’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa) all'articolo 6 prevede che due o più Parti possano, di comune accordo, stabilire di procedere a uno scambio automatico di informazioni. Unitamente a un ulteriore accordo, l'articolo 6 costituisce pertanto la base legale di diritto internazionale per lo scambio automatico di informazioni. La Svizzera ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013. Questa, però, è oggetto di un messaggio separato.

• L'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) costituisce l'accordo che consente di attuare lo standard sullo scambio automatico di informazioni conformemente all'articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa. L'MCAA è stato firmato dalla Svizzera il 19 novembre 2014. Esso prevede che siano oggetto di scambio le informazioni raccolte nel rispetto delle prescrizioni della norma comune di dichiarazione , ad esso allegata ai fini della sua acquisizione nel diritto svizzero. Per questo motivo la norma comune di dichiarazione è allegata all'MCAA, ed entrambi i testi devono essere sottoposti all'Assemblea federale per approvazione.

• La firma dell’MCAA non pregiudica la scelta delle Giurisdizioni con cui applicare lo scambio automatico di informazioni, poiché l’attivazione bilaterale dello standard con una determinata Giurisdizione deve essere sottoposta separatamente all’Assemblea federale per approvazione.

• L'MCAA e la norma comune di dichiarazione contengono sostanzialmente le basi di diritto materiale necessarie per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni. Non tutte le disposizioni ivi contenute sono però esaustivamente dettagliate e deducibili in giudizio e quindi direttamente applicabili; questo rende necessaria l'emanazione di una legge federale di accompagnamento. La legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI) contiene inoltre disposizioni su organizzazione, procedura, rimedi giuridici e disposizioni penali applicabili.