Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 29Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo

multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

Note generali

L'ASA formula tre richieste: 1. L'applicazione delle disposizioni penali deve colpire persone giuridiche. 2. È opportuno inserire una disposizione aggiuntiva che consenta agli istituti finanziari di ottenere dall'AFC una decisione qualora la qualifica di istituto finanziario sia controversa o poco chiara. 3. L'applicazione della disposizione penale di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettera b dell'avamprogetto LSAI va limitata all'iscrizione degli istituti finanziari ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 dell'avamprogetto LSAI e non deve trovare applicazione nel caso dell'articolo 11 capoverso 3 dell'avamprogetto LSAI. La minaccia di sanzione in relazione all'obbligo di iscrizione e di cancellazione dell'iscrizione degli istituti finanziari ai sensi dell'articolo 11 dell'avamprogetto LSAI è di «natura eccessiva». Essere riqualificati come istituti finanziari potrebbe procurare difficoltà. Per quanto riguarda la cancellazione dell'iscrizione degli istituti finanziari non si capisce il motivo per cui si debba essere passibili di sanzioni. L'ASA non vede alcuna violazione delle norme sullo scambio automatico di informazioni nel fatto che un istituto finanziario sia registrato quando in realtà non dovrebbe più esserlo.

Capoverso 1

L'ASG non approva questo capoverso e chiede che venga cancellato. «In ragione della vaghezza materiale del diritto materiale di base», questa disposizione penale va contro il principio della «nulla poena sine lege stricta».

Capoverso 2

Vari partecipanti alla consultazione (PPD, PLR, ASB, SwissHoldings, SATC, ASG) criticano il fatto che le disposizioni penali previste dalla LSAI trovino applicazione anche in caso di negligenza. In considerazione dell'enorme quantità di informazioni che presumibilmente verranno scambiate, non è pensabile che si possa arrivare a criminalizzare inutilmente gli istituti finanziari e i loro collaboratori per aver involontariamente comunicato dati errati.

Articolo 31

Secondo l'ASB e la SATC questa disposizione crea confusione e incertezza giuridica. L'articolo andrebbe cancellato. Se per le infrazioni contro decisioni delle autorità deve essere prevista una conseguenza penale si può fare riferimento all'articolo 292 CP17.

Articolo 32

La SATC e l'ASB condividono l'opinione secondo cui nei casi di cui agli articoli 30 e 31 dell'avamprogetto LSAI è sostanzialmente l'azienda che deve essere punita, e non i suoi collaboratori. Propongono quindi di cancellare il valore soglia di 50 000 franchi. In questo senso l'ASB chiede che la disposizione venga modificata come segue:

Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e s Se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati (=).

Articolo 33

CS è dell'opinione che per come è formulata questa disposizione i collaboratori potrebbero essere indotti ad aggirare le procedure di notifica interne. Per questo motivo sarebbe opportuno limitare la denuncia spontanea agli istituti finanziari. Viene quindi chiesto di modificare questa disposizione come segue:

1 L'autore L'istituto finanziario che denuncia spontaneamente la violazione degli obblighi resta impunito se:

17 RS 311.0