Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/26: Revisione totale dell'ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) · 39 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati
Cpv. 1
Secondo GE KVG la data di cui allʼarticolo 6 capoverso 1 lettera a deve essere anticipata al 1° marzo, come proposto per lʼarticolo 5 capoverso 3.
Curafutura dubita che il limite di costo nellʼambito della compensazione dei rischi (cpv. 1 lett.
d) favorisca l'incentivo di perseguire lʼeconomicità dei costi prescritto dal Consiglio federale nel quadro della LAMal. La scelta di mantenere il limite di costo per i medicamenti porrebbe un problema pratico nella definizione dei gruppi a rischio: è di fatto impossibile attribuire chiaramente a un determinato farmaco i costi accumulati da una persona. Proposta di modifica per lʼarticolo 6 capoversi 1 e 2:
1 Si presume che vi sia un rischio di malattia più elevato quando una persona assicurata ha acquistato nellʼanno precedente medicamenti contemplati dall'elenco delle specialità
a. che non figurano nellʼelenco PCG-in vigore il 1° maggio dellʼanno di compensazione;
a. i cui costi sono assunti dallʼassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
b. che non rientrano in un forfait ai sensi dellʼarticolo 49 capoverso 1 LAMal; e
c. se la parte dei costi del medicamento pagata dallʼassicuratore, incluse le partecipazioni ai costi (prestazioni lorde), oltrepassa un determinato limite.
2 Il DFI fissa il limite di costo. A tal fine si basa sullʼarticolo 17a capoverso 2 LAMal badando a non compromettere gli sforzi tesi a economizzare i costi.
Nota: questa proposta implica che lʼordine dei due articoli venga invertito (lʼarticolo 5 diventa e il 6 e viceversa).
Cpv. 2
FMH ritiene fuori luogo fare riferimento ai Paesi bassi per fissare il limite di costo, tanto più che questo Stato ha introdotto gruppi di costo farmaceutici oltre che diagnostici. La FMH auspica pertanto che il limite venga definito già nellʼordinanza.
PharmaSuisse non capisce lo scopo di un secondo indicatore per i medicamenti e invita a analizzare accuratamente le conseguenze prima di fissare il limite di costo.
Per VSAO è incomprensibile che in futuro il limite di costo aumenti rispetto a quello odierno. Suggerisce di fissarlo concretamente nellʼarticolo 6 capoverso 2 e di mantenere lʼimporto di 5000 franchi per le prestazioni lorde per i medicamenti.
Groupe Mutuel ritiene che i criteri per definire i costi non siano sufficientemente chiari e propone di fissare il limite secondo un metodo attuariale anziché empirico.
Secondo santésuisse i criteri in base ai quali viene fissato il limite di costo e lʼidentità dellʼorganismo che dovrebbe fornire consulenza in merito non sono esposti in modo trasparente. Auspica lʼintroduzione di principi attuariali e respinge lʼidea di fissare il limite in base a dati soggettivi o unʼanalisi dettagliata [minoranza].
5.2 Sezione 2: Fornitura e controllo dei dati
VD osserva che, trattandosi di dati trasmessi dagli assicuratori allʼistituzione comune LAMal (art. 7 e segg. AP-OCoR), ciò consentirà di creare – ex novo – una banca dati individuale ed esaustiva a livello svizzero. Sarebbe quindi opportuno prevedere una base legale formale in virtù della quale questi dati, opportunamente anonimizzati (per lʼindividuo e lʼassicuratore), siano messi a disposizione delle autorità competenti incaricate di disciplinare il settore dellʼAOMS (dunque la Confederazione e i Cantoni) e per scopi di ricerca.