Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/26: Revisione totale dell'ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) · 39 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 29Fedlex · Rapporto sui risultati
5.5 Sezione 5: Saldo e correzioni
ACSI e FRC ribadiscono che se il DFI ha un mandato di controllo bisogna prevedere anche delle sanzioni per le compagnie dʼassicurazione che non rispettano lʼordinanza.
Articolo 23 Correzioni dopo la fornitura di dati errati
Curafutura attira lʼattenzione su una formulazione che, a suo parere, può dare adito a malintesi. Il vantaggio o lo svantaggio per lʼassicuratore in errore può essere accertato solo sulla base di un nuovo calcolo della compensazione dei rischi, che deve quindi essere concesso a priori. La formulazione si riferisce però sia al calcolo delle aliquote che al calcolo o allʼallestimento dei conteggi (art. 23 cpv. 3). Pertanto, nella sua forma attuale potrebbe generare confusione. Curafutura suggerisce quindi di riformulare il capoverso 3 nei termini seguenti, a suo giudizio più chiari:
3 Dopo aver rifiutato il nuovo calcolo delle aliquote della compensazione dei rischi secondo i capoversi 1 e 2, lʼistituzione comune può fatturare agli assicuratori che hanno fornito dati errati il vantaggio che ne hanno tratto. Questo vantaggio risulta dal nuovo calcolo del saldo effettuato sulla base delle aliquote di compensazione del rischio invariate e dei nuovi dati degli assicurati.
5.6 Sezione 6: Rendicontazione
Articolo 24
Cpv. 1
Il PLR e FMH richiamano lʼarticolo 28 capoverso 2 sulla protezione dei dati secondo cui i dati forniti dagli assicuratori possono essere usati solo per la compensazione dei rischi e per le statistiche. Entrambe le organizzazioni non capiscono la necessità di trasmettere dati individuali allʼUFSP, visto che questi due compiti sono svolti da GE KVG. In particolare, il PLR sollecita l'abrogazione dellʼarticolo 24 capoverso 1 lettera a adducendo che lʼobbligo di fornire i dati sia superfluo, sproporzionato e soprattutto non conforme alla protezione dei dati: lʼUFSP non ha bisogno di questi dati sensibili per adempiere il proprio mandato di vigilanza sulla compensazione dei rischi.
Sgv si oppone chiaramente a che lʼistituzione comune trasmetta dati individuali allʼUFSP argomentando che ciò non è necessario ai fini della compensazione dei rischi e non è conforme alla legge.
SBV invita a garantire che i dati raccolti dallʼUFSP con questa prassi non vengano usati per altri scopi.
Curafutura respinge fermamente lʼipotesi di fornire allʼUFSP dati degli assicurati senza alcuna restrizione. Lʼistituzione comune deve essere autorizzata a trasmettere unicamente dati raggruppati per Cantone, assicuratori e gruppi di rischio e i supplementi PCG calcolati sulla base dei dati individuali. Propone di modificare il capoverso 1 come segue:
1 Lʼistituzione comune fornisce allʼUFSP ogni anno:
a. i dati raggruppati per Cantone, assicuratore e gruppo di rischio come pure i supplementi PCG e i costi dei medicamenti;
b. le tasse di rischio e i contributi compensativi degli assicuratori per i Cantoni e per tutta la Svizzera.
RVK non individua motivi comprensibili né una base giuridica in grado di supportare la trasmissione sistematica allʼUFSP dei dati individuali rilevati in forma pseudonimizzata dallʼistituzione comune secondo lʼarticolo 7 OCoR, tanto più che nel contempo gli assicuratori-malattie trasmettono allʼUFSP i dati relativi alla vigilanza conformemente alle pertinenti disposizioni.