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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine
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Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0
Art. 4448 Rinuncia all’attestazione di autenticità e mancanza di documenti d’identità
1L’IFDS può rinunciare all’attestazione di autenticità se provvede ad altre misure che gli consentano di verificare l’identità e l’indirizzo della controparte. I provvedimenti adottati devono essere documentati.
2Se la controparte non dispone di documenti d’identità ai sensi della presente ordinanza, la sua identità può essere eccezionalmente accertata sulla base di altri documenti probanti. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.
Art. 4549 Operazioni di cassa e trasferimento di denaro e di valori
1L’IFDS deve verificare l’identità della controparte se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o superano i seguenti importi:
a. 5000 franchi per le operazioni di cambio;
b. 25 15000 franchi per tutte le altre operazioni di cassa.
2L’IFDS può rinunciare all’identificazione della controparte se con la stessa controparte ha effettuato altre operazioni ai sensi deli capoversoi 1 e dell’articolo 50 4 lettera a e si è assicurato che la controparte sia la persona la cui identità è stata verificata durante la prima operazione.
3L’IFDS può altresì rinunciare all’identificazione per i supporti dati non riscrivibili nell’ambito dei mezzi di pagamento elettronici se:
a. il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente per pagare online beni e servizi che ha acquistato;
b. l’ammontare disponibile elettronicamente non supera i 250 franchi per supporto dati;
c. l’ammontare disponibile per operazione e per cliente non supera i 1500 franchi.
4La controparte dDeve essere identificata in ogni caso verificare l’identità della controparte se:
a. si tratta di un trasferimento di denaro e di valori;
b. esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
Art. 50 Trasferimento di denaro e di valori
L’identità della controparte deve essere sempre accertata in caso di trasferimento di denaro e di valori.
Art. 4651 Persone giuridiche quotate in borsa
1L’IFDS può rinunciare a identificare una persona giuridica quotata in borsa.
2Se l’IFDS rinuncia a identificare la controparte, ne indica i motivi nell’incartamento.
Art. 4752 Obblighi di identificazione delle società d’investimento quotate in borsa
LaUna società d’investimento quotata in borsa deve identificare gli acquirenti di partecipazioni se essi raggiungono così il valore limite del tre per cento soggetto all’obbligo di dichiarazione ai