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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine

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Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0

Art. 12 Obblighi di diligenza semplificati per emittenti di mezzi di pagamento

1L’emittente di mezzi di pagamento che servono esclusivamente al pagamento senza contanti di beni e servizi e prevedono la possibilità di prelievo di contanti è esonerato dall’obbligo di versare agli atti copie dei documenti di identificazione della controparte e di accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali qualora abbia concluso un accordo di delega con una banca autorizzata in Svizzera che prevede quanto segue:

a. la banca comunica all’emittente di mezzi di pagamento i dati relativi all’identità della controparte, del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;

b. la banca comunica immediatamente all’emittente di mezzi di pagamento eventuali cambiamenti dei dati di cui alla lettera a;

c. in caso di richieste di informazioni da parte delle autorità svizzere competenti all’emittente di mezzi di pagamento, la banca fornisce le informazioni e la documentazione richieste direttamente alle autorità competenti non appena riceve il relativo incarico dall’emittente di mezzi di pagamento.

2L’emittente di mezzi di pagamento che servono esclusivamente al pagamento senza contanti di beni e servizi e prevedono la possibilità di prelievo di contanti non è tenuto a richiedere un’attestazione d’autenticità della copia del documento d’identificazione per le relazioni d’affari concluse direttamente e per quelle concluse per corrispondenza a condizione che:

a. la cifra che può essere depositata elettronicamente non supera i 5000 franchi per mese civile e per controparte; e

b. la cifra d’affari non supera i 10000 franchi per mese civile e per cliente.

3L’emittente di mezzi di pagamento che non servono esclusivamente al pagamento senza contanti di bene e servizi e prevedono la possibilità di prelievo di contanti non è tenuto a richiedere un’attestazione d’autenticità della copia del documento d’identificazione per le relazioni d’affari concluse direttamente e per quelle concluse per corrispondenza a condizione che:

a. non possano essere messi a disposizione più di 1000 franchi per mese civile e 5000 franchi per anno civile e per controparte;

b. i pagamenti esclusivamente a carico ed eventuali rimborsi esclusivamente a favore di uno dei conti intestati alla controparte siano effettuati presso una banca autorizzata in Svizzera; e

c. il mezzo di pagamento sia usato solo per pagamenti all’interno della Svizzera.

4Se l’emittente di mezzi di pagamento di cui ai capoversi 1-3 nell’ambito della sorveglianza delle transazioni ha il sospetto che i mezzi di pagamento vengano inoltrati a terzi, è tenuto a identificare nuovamente la controparte e d’accertare l’identità dell’avente economicamente diritto ai mezzi di pagamento.