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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine
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955.033.0 Riciclaggio di denaro
Art. 5463 Intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge speciale o
istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale come controparte
1Non è necessario chiedere una dichiarazione relativa all’avente economicamente diritto se la controparte è:
a. un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 LRD con domicilio o sede in Svizzera;
b. un intermediario finanziario che esercita un’attività secondo l’articolo 2 capoverso 2 LRD il cui domicilio o la cui sede è all’estero, a condizione che sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti;
c. un istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettera b LRD.
2Una dichiarazione relativa all’avente economicamente diritto deve tuttavia essere richiesta alla controparte quando:
a. esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;
b. la FINMA ha messo in guardia contro abusi in generale o in particolare dalla controparte;
c. la FINMA ha messo in guardia in generale contro gli istituti finanziari del Paese in cui la controparte ha la sede o il domicilio.
3Per un’assicurazione sulla vita con gestione separata del conto o del deposito (“insurance wrapper”) l’IFDS deve identificare lo stipulante dell’assicurazione, e se non coincide con lo stipulante dell’assicurazione, la persona che paga effettivamente i premi quale avente economicamente diritto, se:
a. i valori patrimoniali contemplati dall’assicurazione provengono da una relazione contrattuale cronologicamente preesistente all’assicurazione e che lega la banca o l’IFDS e lo stipulante dell’assicurazione o la persona che paga effettivamente i premi o da una relazione contrattuale nella quale quest’ultimo era l’avente economicamente diritto;
b. lo stipulante dell’assicurazione, la persona che paga effettivamente i premi dispone di una procura o di un diritto di accesso sul deposito;
c. i valori patrimoniali contemplati dall’assicurazione sono gestiti in base a una strategia d’investimento convenuta tra l’IFDS e lo stipulante dell’assicurazione o la persona che paga effettivamente i premi; oppure
d. l’impresa di assicurazione non conferma che il prodotto assicurativo soddisfa i requisiti in vigore nel paese fiscale o di domicilio dello stipulante dell’assicurazione in materia di assicurazioni sulla vita, comprese le disposizioni in materia di rischi biometrici.
Art. 5564 Forma d’investimento collettivo o società di partecipazione come controparte
1Se la controparte è una forma d’investimento collettivo o una società di partecipazione con al massimo 20 aventi economicamente diritto, l’IFDS deve chiedere una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto.
2È possibile rinunciare a una dichiarazione relativa all’avente economicamente diritto se: