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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine

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955.033.0 Riciclaggio di denaro

4La comunicazione di transazioni o di relazioni d’affari sospette nonché l’eventuale blocco degli averi sono regolati dal diritto dello Stato di accoglienza.

Art. 6 Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione

1L’intermediario finanziario che possiede succursali all’estero oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere deve determinare, limitare e controllare in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

2Esso deve assicurare che:

a. gli organi di sorveglianza interni e la società di audit del gruppo dispongano, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le relazioni d’affari individuali di tutte le società del gruppo; . Nnon è obbligatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del gruppo, né l’accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali;

b. le società del gruppo mettano a disposizione degli organi competenti del gruppo le informazioni necessarie alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.

3Un intermediario finanziario che constata che l’accesso alle informazioni relative alle controparti, ai detentori del controllo o agli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali è, in certi Paesi, escluso o seriamente limitato per motivi di ordine giuridico o pratico deve informarne senza indugio la FINMA.

4L’intermediario finanziario che fa parte di un gruppo finanziario svizzero o estero garantisce agli organi di sorveglianza interni o alla società di audit del gruppo l’accesso, in caso di bisogno, alle informazioni concernenti determinate relazioni d’affari, nella misura necessaria alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.

SezioneCapitolo 3: Principi

Art. 7 Valori patrimoniali proibiti

1L’intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengono da un crimine, anche se questo è stato commesso all’estero.

2L’accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine può mettere in questione la garanzia di un’attività irreprensibile richiesta all’intermediario finanziario.

Art. 8 Relazione d’affari proibita

L’intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d’affari:

a. con imprese o persone di cui sa o deve presumere che finanziano il terrorismo o costituiscono un’organizzazione criminale, vi appartengono o che la sostengono una tale organizzazione;