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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine

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Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0

Art. 2930 Relazioni d’affari dubbiose e diritto di comunicazione

1Se non ha sospetti fondati di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismoai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, ma le sue osservazioni gli permettono di concludere che determinati valori patrimoniali provengono da un crimine o vengono destinati al finanziamento del terrorismo, l’intermediario finanziario può fare uso del diritto di comunicazione di cui all’articolo 305tercapoverso 2 del Codice penale8 e comunicare le sue osservazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

2Se, in caso di relazioni d’affari dubbiose che concernono importanti valori patrimoniali, non esercita il suo diritto di comunicazione, l’intermediario finanziario ne documenta i motivi.

3L’intermediario finanziario che Se decide di mantenere una relazione d’affari dubbiosa, esso deve sorvegliarla in modo particolare ed esaminarla sotto il profilo degli indizi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Art. 3031 Interruzione della relazione d’affari

1Se pone termine a una relazione d’affari dubbiosa senza effettuare una comunicazione per mancanza di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l’intermediario finanziario può autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali unicamente in una maniera che, se necessario, permetta alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia («paper trail»).

2L’intermediario finanziario non può interrompere una relazione d’affari dubbiosa né autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un’autorità.

3Se le condizioni dell’obbligo di comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro di cui all’articolo 9 capoverso 1 LRD sono adempiute, la relazione d’affari con la controparte non può essere interrotta.

Art. 32 Esecuzione di ordini dei clienti

L’intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti ai sensi dell’articolo 9a LRD solo in una forma tale da consentire di seguire una traccia della transazione («paper trail»).

Art. 3133 Informazione

1L’intermediario finanziario informa la FINMA delle comunicazioni effettuate all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d’affari che concernono importanti valori patrimoniali. In particolare informa la FINMA o quando risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che ha portato alla comunicazione possa ripercuotersi sulla reputazione dell’intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria.

2Se informa un altro intermediario finanziario secondo l’articolo 10a LRD, l’intermediario finanziario deve annotarlo in forma adeguata.

8 RS 311.0