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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine

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Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0

a. la forma d’investimento collettivo o la società di partecipazione è quotata in borsa;

b. un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 54 capoverso 1 funge da promotore o sponsor per una forma d’investimento collettivo o una società di partecipazione e dimostra di applicare una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 65 Società semplici

Se in una relazione d’affari con i soci di una società semplice gli aventi economicamente diritto sono i soci stessi, non è necessario richiedere alcuna dichiarazione scritta relativa agli aventi economicamente diritto nel caso in cui il diritto dei soci della società semplice sia stato fissato per iscritto e i valori patrimoniali relativi a questa relazione non superino i 15 000 franchi.

Sezione 3: Insuccesso dell’accertamento

Art. 5666 Insuccesso dell’accertamento relativo all’avente economicamente diritto

1Prima di effettuare transazioni nell’ambito di una relazione d’affari, occorre essere in possesso di tutti i documenti e di tutte le indicazioni necessarie per l’accertamento relativo al detentore del controllo o all’avente economicamente diritto.

2Se in merito all’esattezza della dichiarazione della controparte sussistono dubbi che non possono essere dissolti con ulteriori chiarimenti, l’IFDS rifiuta di entrare in relazione d’affari o interrompe la relazione d’affari in virtù delle disposizioni del capitolo della sezione 9 del capitolo titolo 1.

Capitolo Sezione 3: Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali (art. 5 LRD)

Art. 5767 Rinnovo dell’identificazione o accertamento del detentore del controllo,

dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali

Nel corso della relazione d’affari occorre procedere nuovamente all’identificazione della controparte o all’accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali se sorgono dubbi circa:

a. l’esattezza delle informazioni relative all’identità della controparte o del detentore del controllo;

b. il fatto che la controparte o il detentore del controllo sia lui stesso essa stessa l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;

c. l’esattezza della dichiarazione consegnata dalla controparte o dal detentore del controllo riguardo all’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali.