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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine

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955.033.0 Riciclaggio di denaro

b. estratto scritto di una banca dati gestita dall’autorità preposta al registro di commercio;

c. estratto scritto di liste e banche dati affidabili amministrate privatamente.

2L’identità delle persone giuridiche, e delle società di persone e delle autorità non iscritte nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente deve essere accertata sulla base di uno dei seguenti documenti:

a. statuto, atto costitutivo o contratto di costituzione, attestato dell’ufficio di revisione, autorizzazione ufficiale a esercitare l’attività oppure documento equivalente;

b. estratto scritto di liste e banche dati affidabili amministrate privatamente.

3Le autorità devono essere identificate in base a statuti o decisioni appropriate o sulla base di altri documenti o fonti equivalenti.

43Al momento dell’identificazione, l’estratto del registro di commercio, l’attestato dell’ufficio di revisione e l’estratto di liste o banche dati non devono risalire a più di 12 mesi e devono essere aggiornati al momento dell’identificazione. riflettere la situazione del momento.

4L’IFDS si procura personalmente l’estratto di cui al capoverso 1 lettere b e c, nonché al capoverso 2 lettera b.

Art. 4246 Forma e trattamento dei documenti

1L’IFDS chiede i documenti d’identificazione in originale o in copia autenticata.

2Esso conserva la copia autenticata nell’incartamento o fa una copia del documento presentatogli, vi attesta di avere esaminato l’originale o la copia autenticata e appone la firma e la data sulla copia.

Art. 4347 Attestazione di autenticità

1L’attestazione di autenticità della copia del documento d’identificazione può essere rilasciata da:

a. un notaio o un ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attestazioni;

b. un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD con domicilio o sede in Svizzera;

c. un intermediario finanziario che esercita un’attività secondo l’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD e il cui domicilio o la cui sede è all’estero, a condizione che sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il prevenzione del riciclaggio di denaro e il del finanziamento del terrorismo.

2È considerata come attestazione d’autenticità valida anche la copia del documento d’identità tratta dalla banca dati di un offerente riconosciuto di servizi di certificazione ai sensi della legge federale del 19 dicembre 200313 sulla firma elettronica, a cui va aggiunta un’identificazione elettronica effettuata dal cliente in questo ambito.

13 RS 943.03