Progetto

Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0

(società di investimento ai sensi della LICol), da un gerente patrimoniale ai sensi della LICol o da un IFDS, l’introduzione di un sistema di sorveglianza informatico delle transazioni informatico se ciò è necessario per garantire una sorveglianza efficace.

Sezione Capitolo 6: Obbligo di documentazione e conservazione dei documenti

Art. 2021

1L’intermediario finanziario allestisce, organizza e conserva la sua documentazione in modo da consentire alla FINMA, a una società di audit da essa ammessa o a un incaricato dell’inchiesta secondo l’articolo 36 LFINMA6 di formarsi entro un congruo termine un giudizio attendibile sul rispetto degli obblighi in materia di prevenzione lotta contro il del riciclaggio di denaro e il del finanziamento del terrorismo.

2Egli allestisce, organizza e conserva la sua documentazione in modo da essere in grado di soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale o di altre autorità autorizzate, allegando i documenti necessari.

Capitolo Sezione 7: Provvedimenti organizzativi

Art. 2122 Relazioni d’affari elettroniche Nuovi prodotti, pratiche commerciali e tecnologie

In particolare in caso di relazioni d’affari o transazioni senza contatto personale con la controparte, lL’intermediario finanziario si assicura che i rischi legati allo sviluppo di nuovi prodotti o pratiche commerciali o derivanti dall’uso di nuove tecnologie o di sviluppi tecnologici per nuovi prodotti o prodotti esistenti vengano valutati in precedenza e se nel caso, vengano identificati, limitati e controllati in modo adeguato nell’ambito della gestione dei rischi.alle operazioni effettuate esclusivamente per via elettronica o all’impiego di altre nuove tecnologie siano, nell’ambito della gestione dei rischi, identificati, limitati e controllati in modo adeguato.

Art. 2223 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

1L’intermediario finanziario designa una o più persone qualificate che costituiscono il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro. Questo servizio fornisce il sostegno e i consigli necessari ai responsabili gerarchici e alla direzione nell’applicazione della presente ordinanza, senza tuttavia liberare questi ultimi dalla loro responsabilità.

2Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro prepara le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e pianifica e sorveglia la formazione interna in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

3Tenendo conto del settore di attività e del tipo di relazione d’affari gestite dall’intermediario finanziario, prepara un’analisi dei rischi nell’ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro e del

6 RS 956.1