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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine

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955.033.0 Riciclaggio di denaro

obblighi di diligenza in presenza di una delle seguenti situazioni: nelle relazioni d’affari continue con clienti:

a. l’ammontare disponibile per anno civile e per controparte non supera i 5000 franchi, gli eventuali rimborsi vengono effettuati esclusivamente a favore di uno dei conti intestati alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera;nell’ambito dei mezzi di pagamento che consentono il deposito elettronico del denaro se:

1. il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente per pagare online beni e servizi che ha acquistato,

2. l’ammontare disponibile elettronicamente per anno civile e per cliente non supera i 5000 franchi, e

3. i rimborsi vengono effettuati allo stesso titolare di conto. In caso di rimborsi sullo stesso conto, il valore di soglia annuo aumenta in funzione della somma rimborsata;

b. l’ammontare disponibile non supera i 5000 franchi per mese e i 15000 franchi per anno civile e per controparte, i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a carico di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera e domiciliata in Svizzera e sono esclusi i rimborsi alla controparte; nell’ambito delle operazioni di carte di credito se:

1. la carta di credito può essere utilizzata dal titolare solo per l’acquisto di beni e servizi all’interno di una determinata rete di offerenti di beni o fornitori di servizi (carte dei grandi magazzini), e

2. la cifra d’affari non supera i 5000 franchi per mese civile e per cliente e i 25 000 franchi per anno civile e per cliente;

c. il denaro può essere utilizzato solo all’interno di una determinata rete di offerenti di beni o servizi e il fatturato non supera i 5000 franchi per mese e i 15000 per anno civile per controparte;nell’ambito del leasing di finanziamento purché il valore complessivo degli oggetti in leasing non superi i 25 000 franchi per cliente.

d. si tratta di un leasing di finanziamento e le rate parziali pagabili annualmente non superano i 5000 franchi IVA compresa.

2L’intermediario finanziario può rinunciare all’adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone altresì di un’infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso deve inoltre adottare le opportune misure per evitare il cumulo di transazioni inferiori al limite d’importo e violazioni della presente disposizione.

3La FINMA può, su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l’articolo 3 capoverso 1, per le relazioni d’affari continue autorizzare ulteriori eccezioni all’adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD, a condizione che venga dimostrato un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell’articolo 7a LRD. Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l’articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori eccezioni all’adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d’affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell’articolo 7a LRD.