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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine

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955.033.0 Riciclaggio di denaro

Capitolo Titolo 2: Disposizioni particolari per banche, e commercianti di valori mobiliari e direzioni dei fondi

Art. 3234 Obbligo dell’identificazione della controparte, e dell’accertamento del detentore

del controllo e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali

1Le disposizioni in materia di identificazione della controparte e di accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali della «Convenzione del […]9 del 7 aprile 2008 relativa all’obbligo di diligenza delle banche» (CDB 2008 15) sono applicabili a banche, e commercianti di valori mobiliari, . direzioni dei fondi, società di investimento LICol10 e gerenti patrimoniali LICol.

2La FINMA può consentire a commercianti di valori mobiliari, direzioni dei fondi, società di investimento LICol e gerenti patrimoniali LICol di applicare, in luogo e in vece della CDB 2008, altre norme d’autoregolamentazione da essa riconosciute come equivalenti.

Art. 3335 Negozio professionale di biglietti di banca

1Il negozio professionale di biglietti di banca è autorizzato solo con negozianti di biglietti di banca che adempiono i criteri di una relazione di banca di corrispondenza degna di fiducia.

2Prima dell’avvio di una relazione con il negoziante di biglietti di banca l’intermediario finanziario deve informarsi sull’attività commerciale del negoziante e procurarsi le informazioni commerciali e le referenze.

3L’intermediario finanziario fissa i limiti di cifra d’affari e di credito per il proprio negozio professionale di biglietti di banca nella sua totalità e per ogni singola controparte. Esso deve riesaminare questi limiti almeno una volta l’anno e controllarne il rispetto in modo continuo.

4UnL’intermediario finanziario che pratica il negozio professionale di biglietti di banca emana direttive a questo scopo, che in linea di principio devono essere adottate dalla direzione generalegerarchica al suo più alto livello.

Art. 3436 Relazioni con banche corrispondenti estere

1Fatto salvo l’articolo 2627 capoverso 2 lettera b, le disposizioni generali della presente ordinanza si applicano anche alle relazioni con banche corrispondenti.

2Un intermediario finanziario che effettua operazioni quale banca corrispondente per conto di una banca estera si accerta in modo appropriato che questa non possa avviare relazioni d’affari con banche fittizie.

3Oltre ai chiarimenti di cui all’articolo 1415, a seconda delle circostanze deve altresì accertare quali controlli effettua la controparte per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Per determinare la portata dei chiarimenti deve considerare se la controparte è sottoposta a una vigilanza e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

9 La convenzione può essere scaricata gratuitamente dal sito dell’Associazione Svizzera dei Banchieri www.swissbanking.org

10 RS 951.31