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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine
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Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0
b. con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate (banche fittizie), a meno che facciano parte di un gruppo finanziario oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.
Art. 9 Violazione delle disposizioni
1La violazione delle disposizioni della presente ordinanza o di norme di autoregolamentazione riconosciute dalla FINMA può mettere in questione la garanzia di un’attività irreprensibile richiesta all’intermediario finanziario.
2Gravi violazioni possono comportare un divieto di esercizio della professione secondo l’articolo 33 della legge del 22 giugno 20074 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e la confisca dell’utile risultante da tali violazioni secondo l’articolo 35 LFINMA.
SezioneCapitolo 4: Obblighi generali di diligenza
Art. 10 Indicazionie dell’ordinante negli nell’ambito di ordini di bonifico
1Per gli ordini di bonifico l’intermediario finanziario dell’ordinante indica il nome, il numero di conto e l’indirizzo dell’a controparte ordinante (ordinante) nonché il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza di un numero di conto, l’intermediario finanziario deve indicare un numero di riferimento relativo alla transazione d’identificazione unicodeve essere indicato. L’indirizzo dell’ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita dell’ordinante, dal suo numero d’identificazione come cliente o dal suo numero d’identità nazionale.
2Nel caso di ordini di bonifico in Svizzera nazionali l’intermediario finanziario può limitarsi a fornire il numero di conto o il numero di riferimento relativo alla transazione d’identificazione, nella misura in cui, su richiesta, sia in grado di fornire le ulteriori indicazioni sull’ordinante all’intermediario finanziario del beneficiario e su loro richiesta alle autorità svizzere competenti nel lasso di tempo di tre giorni lavorativi.
3Esso informa i propri clienti in modo adeguato circa la comunicazione di indicazioni relative all’ordinante nel traffico dei pagamenti.
43L’intermediario finanziario del beneficiario stabilisce regola la procedura da rispettare in caso di ordini di bonifico contenenti informazioni incomplete sull’ordinante o sul beneficiario ai sensi del capoverso 1. In tal caso, esso procede secondo un approccio fondato basato sul rischio.
4L’intermediario finanziario informa i propri clienti in modo adeguato circa la comunicazione di indicazioni relative all’ordinante nel traffico dei pagamenti.
Art. 11 Rinuncia all’adempimento degli obblighi di diligenza
1In caso di relazioni d’affari continue con clienti, nell’ambito dei mezzi di pagamento per il traffico dei pagamenti senza contanti, che servono esclusivamente al pagamento di beni e servizi senza contanti, l’intermediario finanziario può È possibile rinunciare all’adempimento degli