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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine

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Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0

f. la politica dell’impresa nei confronti delle persone politicamente esposte;

g. le competenze per la comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;

h. il modo le modalità con le quali in cui l’intermediario finanziario determina, limita e sorveglia questi rischi superiori;

i. gli importi limite di cui all’articolo 1213 capoverso 2 lettere e ed f nonché all’articolo 1413 capoverso 2 lettera a;

j. i criteri secondo i quali si può ricorrere a terzi ai sensi dell’articolo 2726.;

k. tutti gli altri procedimenti che disciplinano l’attuazione degli obblighi di diligenza ai sensi degli articoli 3–8 LRD;

l. la ripartizione interna all’impresa dei restanti compiti e competenze tra il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e le altre unità aziendali incaricate dell’applicazione degli obblighi di diligenza.

Art. 2526 Integrità e formazione

1La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo esige personale integro e adeguatamente formato.

2L’intermediario finanziario provvede alla selezione accurata del personale e alla formazione regolare di tutti i collaboratori interessati sugli aspetti per loro essenziali della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

SezioneCapitolo 8: Ricorso a terzi

Art. 2627 Requisiti

1L’intermediario finanziario può incaricare mediante accordo scritto persone e imprese dell’identificazione della controparte, dell’accertamento del detentore del controllo e/o dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali e degli obblighi complementari di chiarimento, se esso:

a. ha scelto con cura la persona incaricata;

b. ha istruito quest’ultima sul suo compito; e

c. può controllare se la persona incaricata adempie gli obblighi di diligenza.

2L’adempimento degli obblighi di diligenza secondo il capoverso 1 può essere affidato senza accordo scritto:

a. a un servizio all’interno di un gruppo, a condizione che sia applicato uno standard di diligenza equivalente; o

b. a un altro intermediario finanziario, a condizione che quest’ultimo sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il prevenzione del riciclaggio di denaro e il del finanziamento del terrorismo e abbia adottato provvedimenti volti ad adempiere gli obblighi di diligenza in modo equivalente.