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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine
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955.033.0 Riciclaggio di denaro
sensi della legge del 24 marzo 199514 sulle borse. È possibile rinunciare alla richiesta di un’attestazione di autenticità.
Art. 4853 Insuccesso dell’identificazione della controparte
1Prima di effettuare transazioni nell’ambito di una relazione d’affari, occorre essere in possesso di tutti i documenti e di tutte le indicazioni necessarie per l’identificazione della controparte.
2Se la controparte non può essere identificata, l’IFDS rifiuta di entrare in relazione d’affari o interrompe la relazione d’affari in virtù delle disposizioni della sezionecapitolo 9 del capitolotitolo 1.
Capitolo 2: Identificazione del detentore del controllo in qualità di avente economicamente diritto di persone giuridiche e di società di persone (art. 4 LRD)
Sezione 1: Detentore del controllo
Art. 54 Principio
1Se la controparte è una persona giuridica o una società di persone non quotata in borsa, che esercita attività operative, l’IFDS deve procedere all’identificazione dei detentori del controllo in qualità di aventi economicamente diritto che detengono almeno il 25% delle quote sociali o dei diritti di voto della società.
2Se non esistono detentori del controllo conformemente al capoverso 1, si procederà all’identificazione delle persone fisiche che esercitano il controllo sulla società in qualsiasi altro modo manifestamente riconoscibile.
3Se non è possibile procedere all’identificazione dei detentori del controllo conformemente ai capoversi 1 e 2 si procederà all’identificazione della persona che dirige la società.
4I capoversi 1–3 si applicano per l’avvio di una relazione d’affari nonché per le operazioni di cassa e i trasferimenti di denaro e di valori conformemente agli articoli 49 e 50.
Art. 55 Informazioni richieste
1L’IFDS deve chiedere alla controparte cognome, nome, data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo di domicilio del detentore del controllo.
2Se il detentore del controllo proviene da un paese nel quale non si utilizza l’indirizzo del domicilio, l’esigenza di disporre di tali informazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota nell’incartamento.
Art. 56 Eccezioni all’obbligo di accertamento
1L’IFDS non deve procedere all’identificazione del detentore del controllo nei seguenti casi:
a. autorità;
14RS 954.1