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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine

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Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0

Art. 3842 Eccezioni

Non sono assoggettati agli obblighi di diligenza ai sensi della LRD i contratti assicurativi dei pilastri 2 e 3a nonché le pure assicurazioni di rischio.

Capitolo 4Titolo 5: Disposizioni particolari per IFDS

Sezione Capitolo 1: Identificazione della controparte (art. 3 LRD)

Art. 3943 Informazioni necessarie

1Al momento dell’avvio di una relazione d’affari, l’IFDS chiede alla controparte le seguenti informazioni:

a. per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo del domicilio e la cittadinanza;

b. per le persone giuridiche e le società di persone: la ragione sociale e l’indirizzo della sede.

2Se la controparte proviene da un Paese nel quale non si richiedono la data di nascita o l’indirizzo del domicilio, l’esigenza di richiedere queste informazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

3Se la controparte è una persona giuridica, Ll’IFDS deve prendere conoscenza delle disposizioni in materia di rappresentanza della controparte in relazione a questa persona, documentarle e verificare l’identità della persona che avvia la relazione d’affari in nome della persona giuridica. inoltre verificare l’identità della persona che avvia la relazione d’affari in nome della controparte.

4Esso deve verificare i poteri di rappresentanza della controparte in relazione a questa persona e documentarli.

Art. 4044 Persone fisiche e titolari di imprese individuali

1Al momento dell’avvio di una relazione d’affari con una persona fisica o una impresa individuale, l’IFDS identifica la controparte esaminandone un documento d’identificazione.

2Se la relazione d’affari è iniziata senza che i due contraenti si siano incontrati, l’IFDS verifica inoltre l’indirizzo del domicilio attraverso uno scambio di corrispondenza o con qualsiasi altro mezzo pertinente.

3Sono ammessi tutti i documenti d’identità rilasciati da un’autorità svizzera o straniera e provvisti di fotografia.

Art. 4145 Persone giuridiche, e società di persone e autorità

1Al momento dell’avvio di una relazione d’affari con una persona giuridica o società di persone iscritta nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente, l’IFDS identifica la controparte sulla base di uno dei seguenti documenti:

a. estratto del registro di commercio rilasciato dall’ufficiale del registro di commercio;