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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine
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Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0
4L’intermediario finanziario assicura la trasmissione di tutti i dati necessari all’esecuzione di ordini di pagamento. EssoL’intermediario finanziario regola la procedura da rispettare in caso riceva ripetutamente ordini di bonifico contenenti informazioni manifestamente incomplete. In tal caso, esso procede secondo un approccio basato sul rischio.
Art. 3537 Criteri per transazioni che comportano un rischio superiore
Sono considerate transazioni che comportano un rischio superiore, oltre a quelle di cui all’articolo 1314, anche le transazioni che presentano indizi di riciclaggio di denaro (allegato).
Art. 3638 Obbligo di documentazione
In applicazione dell’articolo 2120, l’intermediario finanziario organizza la propria documentazione in modo da essere in particolare in grado di fornire, entro un congruo termine, le informazioni necessarie a stabilire chi è l’ordinante di un ordine di pagamento in uscita e se un’impresa o una persona:
a. è controparte, detentore del controllo o avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;
b. ha eseguito un’operazione di cassa che esige l’identificazione delle persone coinvolte;
c. è al beneficio di una procura duratura su un conto o un deposito, nella misura in cui questa non risulti già da un registro pubblico.
Titolo 3: Disposizioni particolari per direzioni di fondi, società d’investimento ai sensi della LICol11 e gerenti patrimoniali ai sensi della LICol
Art. 39 Direzioni di fondi e società di investimento ai sensi della LICol
1Le direzioni di fondi e le società di investimento ai sensi della LICol devono identificare il sottoscrivente al momento della sottoscrizione di investimenti collettivi di capitale svizzeri non quotati in borsa nonché procedere all’accertamento del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali quando il valore della sottoscrizione supera il montante di 15000 franchi.
2Non sono tenute a procedere all’accertamento del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali al momento della sottoscrizione se il sottoscrivente è una banca o un commerciante di valori mobiliari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a oppure d LRD, o una banca estera o un commerciante di valori mobiliari estero che sottostanno a una sorveglianza prudenziale appropriata e a una regolamentazione adeguata in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
11 RS 951.31