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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine

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Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0

Sezione Capitolo 2: Campo d’applicazione

Art. 3 Campo d’applicazione

1La presente ordinanza si applica:

a. agli intermediari finanziari secondo le disposizioni dell’articolo 2 capoverso 2 lettere a–d (banche), b (direzioni dei fondi), bbis(società di investimento LICol3 e gerenti patrimoniali LICol), c (istituti d’assicurazione) e d (commercianti di valori mobiliari) LRD;

b. agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD direttamente sottoposti alla vigilanza della FINMA ai sensi dell’articolo 14 LRD (IFDS).

2Nell’applicare la presente ordinanza, la FINMA può tenere conto delle specificità dell’attività esercitata dagli intermediari finanziari e in particolare autorizzare agevolazioni oppure ordinare inasprimenti in virtù del rischio di riciclaggio di denaro legato a un’attività o delle dimensioni di un’impresa.

3La FINMA rende pubblica la propria prassi.

Art. 4 Società svizzere del gruppo

1Per gli IFDS costituiti da una società svizzera del gruppo comprendente un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a, la FINMA può prevedere che il rispetto della LRD e della presente ordinanza sia attestato nel rapporto di audit del gruppo.

2La FINMA pubblica un elenco delle società del gruppo per le quali essa assicura la sorveglianza conformemente al capoverso 1.

Art. 5 Succursali e società del gruppo all’estero

1L’intermediario finanziario vigila affinché le sue succursali all’estero nonché le sue società estere del suo gruppo estere attive nel settore finanziario o assicurativo si conformino ai seguenti principi della LRD e della presente ordinanza:

a. i principi di cui agli articoli 7 e 8;

b. l’identificazione della controparte;

c. l’accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;

d. l’applicazione di un approccio basato sul rischio;

e. gli obblighi di chiarimento particolari in caso di rischi superiori.

2L’intermediario finanziario vi provvede in particolare per le filiali e le succursali situate in Paesi che a livello internazionale sono da considerarsi legati a rischi superiori.

3L’intermediario finanziario informa la FINMA se le prescrizioni locali escludono l’applicazione dei principi fondamentali della presente ordinanza o la loro applicazione gli causa un serio svantaggio concorrenziale.

3 LF del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi (RS 951.31).