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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine

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955.033.0 Riciclaggio di denaro

2L’intermediario finanziario verifica se i risultati dei chiarimenti sono plausibili e li documenta.

Art. 1617 Momento dei chiarimenti complementari

Se in una relazione d’affari sono individuati rischi superiori Non appena i rischi superiori di una relazione d’affari diventano visibili, l’intermediario finanziario intraprende senza indugio i chiarimenti complementari e li porta a termine al più presto.

Art. 1718 Avvio di relazioni d’affari che presentano rischi superiori

L’avvio di relazioni d’affari che presentano rischi superiori necessita dell’accordo di un superiore gerarchico una persona o di un organo superiore oppure della direzione.

Art. 1819 Responsabilità della direzione generale in caso di rischi superiori

1La direzione generale o almeno uno dei suoi membri decide in merito a:

a. l’avvio e, annualmente, il proseguimento delle relazioni d’affari che presentono rischi superiori ai sensi dell’articolo 13 capoversi 3 e 4; con le persone politicamente esposte;

b. l’applicazione, la sorveglianza e la valutazione dei controlli regolari di tutte le relazioni d’affari che comportano rischi superiori.

2Gli intermediari finanziari con un’attività di gestione patrimoniale molto importante e strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare questa responsabilità alla direzione di un’unità d’affari.

Art. 1920 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni

1L’intermediario finanziario provvede a un’efficace sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni, assicurando che siano individuati i rischi superiori.

2Per la sorveglianza delle transazioni le banche e i commercianti di valori mobiliari l’intermediario finanziario secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a, ad eccezione degli istituti assicurativi, gestisconoe un sistema informatico che lio aiutai a rilevare le transazioni che comportano un rischio superiore secondo l’articolo 1413.

3Le transazioni rilevate dal sistema di sorveglianza informatico devono essere valutate entro un congruo termine. Se necessario devono essere espletati i chiarimenti complementari di cui all’articolo 1514.

4Le banche e i commercianti di valori mobiliari Gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a con un numero ristretto di controparti e di aventi economicamente diritto o quelli che effettuano o con un numero limitato di transazioni possono rinunciare all’uso di un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni se incaricano la loro società di audit di eseguire un controllo annuale sulla loro sorveglianza delle transazioni mediante un audit di ampiezza «audit».con assicurazione di grado elevato.

5La FINMA può esigere da un istituto d’assicurazione, dalla direzione di un fondo, da una società d’investimento secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)5

5 RS 951.31