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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 35 pagine

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955.033.0 Riciclaggio di denaro

3I terzi incaricati non possono, dal canto loro, ricorrere a ulteriori persone o imprese.

Art. 2728 Modalità del ricorso a terzi

1L’intermediario finanziario rimane in ogni caso responsabile, dal profilo del diritto in materia di vigilanza, del congruo adempimento dei compiti per cui ha fatto ricorso a persone e imprese secondo l’articolo 2627.

2L’intermediario finanziario deve integrare nel suo incartamento una copia dei documenti di cui si è servito per adempiere gli obblighi in materia di lotta contro il prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e deve farsi confermare per scritto che le copie consegnategli sono conformi ai documenti originali.

3Esso verifica personalmente la plausibilità dei risultati dei chiarimenti complementari.

Sezione Capitolo 9: Interruzione della relazione d’affari e comunicazione

Art. 2829 Comportamento in assenza di una decisione delle autorità

1L’intermediario finanziario decide se intende proseguire la relazione d’affari se:

a. in seguito a una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD, entro 20 giorni lavorativi l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

1. non lo informa,

2. lo informa che la segnalazione non verrà inoltrata alle autorità di perseguimento penale,

3. lo informa che la segnalazione è stata inoltrata a un’autorità di perseguimento penale ma non riceve alcuna decisione dell’autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi dal momento della comunicazione.

b. in seguito ad una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD non riceve alcuna decisione dell’autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi; oppure

c. in seguito a una comunicazione ai sensi dell’articolo 305tercapoverso 2 del Codice penale7 (CP), l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro lo informa che la sua segnalazione non sarà inoltrata all’autorità di perseguimento penale.

2L’intermediario finanziario che non desidera proseguire la relazione d’affari può consentire il prelievo di importanti valori patrimoniali solo in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguire une traccia della transazione («paper trail»).

Se, entro il termine legale di cinque giorni feriali dopo una comunicazione, non riceve dalle autorità di perseguimento penale una decisione che conferma il blocco dei beni, l’intermediario finanziario può decidere liberamente se e in quale misura mantenere la relazione d’affari.

7 RS 311.0