Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 21 pagine
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Rapporto esplicativo sull’OITAT e sulla modifica dell’OAMal
professionale è contrapposto all’utilizzo non professionale da parte degli acquirenti nonché su terzi (ad es. bambini) o animali (ad es. animali domestici) ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera f LATer.
Include sia l’utilizzo professionale sotto la propria responsabilità (cfr. art. 27a dell’ordinanza sui medicamenti [OM; RS 812.21.21] risp. art. 51 OM rev.; art. 2 lett. c e art. 3 OPuM) sia l’utilizzo professionale non sotto la propria responsabilità sotto la direzione, la vigilanza e/o la responsabilità di un’altra persona (ad es. l’utilizzo da parte di infermieri specializzati o assistenti di studio medico; anche da parte di apprendisti).
Organizzazioni (lett. b): avendo incluso tra i beneficiari le organizzazioni già nel diritto vigente (art. 33 LATer), nell’articolo 55 LATer riv. si intende garantire che il divieto di vantaggi e il principio dell’integrità siano rispettati in particolare negli ospedali e in altre istituzioni sanitarie. Le disposizioni concernenti l’integrità non si applicano soltanto a tutte le persone in qualche modo responsabili dell’acquisto, della prescrizione, della dispensazione o dell’utilizzo di medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica ad esempio in un ospedale o in una casa di riposo o di cura, ma anche all’organizzazione stessa (e alle sue unità organizzative). In qualità di persone giuridiche e/o società, esse sono quindi responsabili in particolare anche ai sensi del diritto penale dell’operato dei loro organi decisionali (cfr. art. 86 cpv. 1 lett. h e art. 87 cpv. 1 lett. h nonché art. 89 LATer riv. in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 1 e 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo [DPA; RS 313.0] e art. 102 cpv. 1 e 4 CP). Tra le «organizzazioni» rientrano, ad esempio, gli studi medici indipendenti che si sono uniti tra l’altro per l’acquisto congiunto di agenti terapeutici a condizioni più vantaggiose (le cosiddette reti di medici). La disposizione in materia di integrità include dunque, tra le organizzazioni, sia queste associazioni sia i singoli membri (studi medici). Ciò significa che i vantaggi accordati alla rete di medici devono essere proporzionalmente attribuiti ai suoi membri.
Articolo 3 Vantaggi di valore modesto e rilevanza per la prassi
Il capoverso 1 precisa l’articolo 55 capoverso 2 lettera a LATer riv. in relazione alla prassi coerentemente seguita dal Tribunale federale in merito all’articolo 172terCP nel senso che i «vantaggi di valore modesto» possono raggiungere un valore complessivo massimo di 300 franchi annui per specialista16.
Inoltre sancisce che questi vantaggi possono essere accordati soltanto a specialisti e richiesti soltanto da questi. Non è dunque ammesso, ad esempio, moltiplicare il massimale di 300 franchi per il numero di dipendenti di un’organizzazione per accordare all’organizzazione che li impiega un vantaggio superiore al valore modesto (ad es. laptop del valore di 900 franchi per uno studio medico con tre medici).
Il capoverso 2 spiega più dettagliatamente sulla scorta di esempi l’esigenza della rilevanza per la prassi medica o farmaceutica. I vantaggi di valore modesto sono rilevanti per la prassi se procurano alla clientela un beneficio indiretto (lett. a: rapporto diretto con l’esercizio della professione dello specialista) o diretto (lett. b: utilità immediata per la clientela). Nel primo caso la clientela trae un beneficio immediato dal fatto che i vantaggi di esigua entità procurano al professionista maggiori conoscenze specialistiche (ad es. letteratura specialistica, perfezionamento e aggiornamento) oppure possono essere utilizzati nella sua attività quotidiana (ad es. un termometro, un programma informatico o un telefono cellulare per il servizio di picchetto). Nel secondo caso la clientela beneficia direttamente del vantaggio, in particolare per l’allestimento dello studio medico (ad es. acqua minerale per la clientela o cavallo a dondolo per i bambini nella sala d’attesa). Per contro, nessun rapporto può essere stabilito con la prassi medica o farmaceutica per quanto riguarda l’usanza una volta molto diffusa di fare regali, ad esempio, a fine anno (tra cui biglietti d’ingresso per appuntamenti culturali o bottiglie di vino).
Il capoverso 3 sancisce che i concorsi possono essere organizzati a condizione che ognuno dei premi in palio sia di per sé modesto e abbia un legame con la prassi medica o farmaceutica (lett. a). Di conseguenza la disposizione statuisce il divieto di vantaggi il cui valore è superiore al valore modesto e/o senza un legame con la prassi medica o farmaceutica secondo l’articolo 55 capoverso 2 lettera b LATer riv. anche per i premi in palio nei concorsi destinati a specialisti. Secondo la prassi seguita in
16 FF 2013 1, qui pag. 81; già Boll. Uff. 2000 pag. 612 - Presa di parola di Christine Beerli per la commissione.