Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 21 pagine

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Rapporto esplicativo sull’OITAT e sulla modifica dell’OAMal

compensi nell’ambito di rapporti di mandato (lett. b). In conformità all’articolo 5 capoverso 5 P-OPuM, i rapporti di esperienza pratica in virtù dei quali può essere versato un compenso devono essere pubblicati in media specializzati scientificamente riconosciuti (lett. c). In caso contrario queste relazioni non imposte dalla legge, più precisamente le verifiche dei risultati a posteriori organizzate su iniziativa di un’azienda farmaceutica, non offrono di regola un grande interesse scientifico e sono per lo più motivate da considerazioni di ordine commerciale22. Per lo stesso motivo la partecipazione a comitati di consulenza, workshop o ricerche di mercato può essere indennizzata soltanto purché non siano svolti a fini pubblicitari (lett. d). Non sono ammessi compensi nell’ambito dell’effetto pubblicitario della manifestazione per determinati medicamenti (cfr. art. 2 lett. a OPuM). In proposito occorre altresì considerare che la partecipazione a queste manifestazioni è di norma un po’ meno impegnativa per gli specialisti rispetto alla loro attività quotidiana e non è soggetta alla responsabilità civile. Tali circostanze devono essere considerate nel definire l’ammontare del compenso, da ridurre rispetto alle aliquote consuete.

Articolo 8 Sconti e rimborsi

Ai sensi dell’articolo 55 capoverso 2 lettera d LATer riv. non sono vantaggi indebiti gli sconti o i rimborsi accordati all’acquisto di agenti terapeutici, sempre che non influiscano sulla scelta del trattamento. Gli sconti possono essere accordati in diverse forme, ad esempio come riduzione del prezzo di vendita o dell’importo della fattura nell’ambito di una determinata fornitura di prodotti mediante un importo fisso o in percentuale del prezzo lordo (sconto), oppure come rapporto tra il quantitativo fornito e il quantitativo effettivamente da pagare, come spesso accade per i prodotti che non figurano nell’elenco delle specialità (sconto sulla quantità, chiamato anche sconto in merce o bonus sui prodotti). Una forma particolare di sconto è il rimborso, che è accordato a posteriori, ossia alla fine di un determinato periodo (mese, anno) sulle rispettive forniture o fatture. Per i medicamenti a carico delle casse malati si fa spesso riferimento nelle transazioni al prezzo ex-factory figurante nell’elenco delle specialità (ES) dell’UFSP. Per i medicamenti che non figurano nell’elenco delle specialità la formazione del prezzo segue le regole del mercato. Come standard può essere calcolato il prezzo al quale un produttore solitamente offre un determinato prodotto ai suoi acquirenti. Lo sconto rappresenta quindi la differenza tra il prezzo standard di un prodotto e il prezzo effettivamente pagato nell’ambito di una transazione. Secondo la concezione delle ordinanze di esecuzione della LAMal che si orienta al canale di distribuzione «classico» produttore/importatore – grossista – specialista autorizzato a prescrivere o dispensare medicamenti rispettivamente organizzazione (ospedale, istituto), il prezzo standard corrisponde al prezzo ex-factory secondo l’ES, a condizione che il medicamento sia ritirato dal produttore o dall’importatore (fornitura dalla rampa o dal deposito in Svizzera; cfr. art. 67 OAMal). Ciò significa che le forniture, effettuate al prezzo ex-factory o a un prezzo solo di poco superiore, includono già di norma uno sconto, se non sono effettuate a un grossista che ritira i prodotti dal produttore o dall’importatore (oppure ne paga il trasporto). Ciò riguarda in particolare gli specialisti e le organizzazioni di cui all’articolo 2 lettere a e b della presente ordinanza, se si fanno consegnare i medicamenti direttamente dal produttore o dall’importatore. Gli specialisti o le organizzazioni che, in qualità di acquirenti, forniscono determinate prestazioni proprie possono eventualmente compensare lo sconto concesso, ad esempio assumendosi determinate mansioni del produttore o dell’importatore nella logistica (cfr. in proposito il precedente commento all’art. 7 cpv. 2 lett. a).

Il capoverso 1 concretizza la norma di legge concernente il divieto di vantaggi (art. 55 cpv. 1 LATer riv.) in relazione agli sconti o i rimborsi ammessi. Come previsto dal legislatore tramite la definizione dei destinatari, il divieto di vantaggi indebiti vale unicamente per i medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica (cfr. commenti all'art. 1 OITAT), poiché per il momento si rinuncia a estendere la norma ad altre categorie di agenti terapeutici (cfr. art. 55 cpv. 3 LATer riv.). Di conseguenza non sono sottoposti al il divieto di vantaggi gli sconti o i rimborsi senza alcun nesso con medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica , vale a dire sconti o i rimborsi accordati esclusivamente all’acquisto di medicamenti non soggetti a prescrizione medicale e/o di dispositivi medicali presso delle ditte che producono o smerciano unicamente tali prodotti. D’altronde, la scelta di medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica può essere tuttavia influenzata anche accordando sconti e rimborsi su medicamenti non soggetti

22 Cfr. in proposito FF 2013 1, qui pag. 80