Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 21 pagine
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Rapporto esplicativo sull’OITAT e sulla modifica dell’OAMal
della valutazione effettuata dai singoli fornitori di prestazioni. Inoltre, i requisiti riguardanti la prova devono essere gli stessi applicati all’impiego a favore di un programma nazionale (cpv. 2).
Divulgazione della convenzione
L’articolo 56 capoverso 3bisLAMal riv. non prevede l’obbligo di approvazione della convenzione, che deve essere tuttavia sottoposta all’UFSP su sua richiesta. Per consentire all’UFSP di espletare il suo compito di controllo conformemente all’articolo 82a LAMal riv., l’articolo 76a capoverso 3 deve prevedere che l’assicuratore e il fornitore di prestazioni debbano informare l’UFSP senza indugio di eventuali convenzioni stipulate.
Articolo 76b Rapporto all’UFSP
Rapporto all’UFSP
Gli assicuratori devono fare rapporto all’UFSP in merito all’osservanza delle convenzioni di cui all’articolo 76a presentando i rapporti senza indugio dopo la cessazione della convenzione. Ciò intende garantire che l’UFSP possa espletare rapidamente il suo compito di controllo di cui all’articolo 82a LAMal riv. e che eventuali decisioni non siano emanate soltanto anni dopo la cessazione della convenzione. Se le convenzioni contengono programmi pluriennali, dovranno essere sottoposti all’UFSP rapporti intermedi nell’anno successivo a quello della cessazione della convenzione al più tardi entro la metà dell’esercizio (cpv. 1).
Prova del miglioramento della qualità
Il rapporto deve contenere la prova che gli sconti non ripercossi sono stati impiegati per migliorare la qualità. Inoltre dovrà essere fatto rapporto anche sui miglioramenti ottenuti in termini di qualità del trattamento in base agli obiettivi convenuti. La valutazione del miglioramento della qualità del trattamento deve essere svolta da un’organizzazione economicamente indipendente. Nel resoconto le parti devono vigilare affinché l’entità e il contenuto siano idonei a dimostrare il miglioramento della qualità del trattamento. I rapporti finali e i rapporti intermedi devono illustrare quindi almeno la qualità del trattamento all’inizio della convenzione, l’obiettivo di miglioramento, i metodi scientifici applicati conformemente agli standard e alle direttive riconosciute e i miglioramenti conseguiti nella qualità del trattamento (cpv. 2 e 3).
Se un rapporto presentato non soddisfa i suddetti requisiti, la prova di cui all’articolo 76b capoverso 1 sarà considerata come non fornita. In questo caso l’Ufficio federale della sanità pubblica verifica le conseguenze giuridiche ai sensi dell’articolo 82a e dell’articolo 92 capoverso 2 LAMal riv.
Entrata in vigore
La data dell’entrata in vigore sarà stabilita al termine della procedura di consultazione.