Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 21 pagine

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Rapporto esplicativo sull’OITAT e sulla modifica dell’OAMal

passato, ad esempio, non è permesso moltiplicare il valore complessivo dei premi dei concorsi istituiti per il numero (presunto) dei partecipanti. Il concorso si deve rivolgere unicamente a un pubblico di specialisti (lett. b) per non violare il divieto di organizzare concorsi come forma di pubblicità destinata al pubblico per i medicamenti (art. 21 cpv. 1 lett. h OPuM) (cfr. anche il divieto di pubblicità destinata al pubblico per i medicamenti che possono essere dispensati solo su prescrizione medica, art. 32 cpv. 2 lett. a LATer e art. 14 OPuM). Infine il capoverso 3 sancisce che la partecipazione al concorso non sia subordinata all’acquisto di medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica (lett. c). Ciò impedisce che questi premi in palio nei concorsi comportino un aumento del quantitativo di medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica ed eventualmente provochino effetti indesiderati sulla loro prescrizione e dispensazione.

Articolo 4 Contributi per la ricerca, l’insegnamento e l’infrastruttura

Conformemente all’articolo 55 capoverso 2 lettera b LATer riv. non sono vantaggi indebiti, tra l’altro, i contributi per la ricerca, sempre che siano soddisfatti determinati criteri, da stabilire nella presente ordinanza. L’articolo 4 disciplina i contributi per la ricerca nel senso della sponsorizzazione, ossia vantaggi leciti che sono offerti, promessi o concessi oppure che il beneficiario ha chiesto, si è fatto promettere o ha accettato, senza convenire una controprestazione diretta. D’altro canto, per i vantaggi leciti, che sono concessi per la ricerca convenendo una controprestazione diretta (tra cui finanziamenti di terzi o ricerca su commissione), sono pertinenti le disposizioni dell’articolo 8.

Occorre quindi considerare che, secondo un’interpretazione puramente grammaticale dell’elenco esaustivo di deroghe contenuto nella legge (art. 55 cpv. 2 lett. b LATer riv.), i contributi per scopi di ricerca, di perfezionamento e di aggiornamento sono ammessi se sono soddisfatti i criteri da definire, mentre ad esempio ogni contributo per la formazione universitaria o i progetti infrastrutturali universitari sarebbe vietato in toto. In considerazione dei contenuti emerge tuttavia che, con la norma derogatoria, il legislatore ha voluto tenere in considerazione anche la situazione di organizzazioni tra cui ospedali e cliniche universitarie, che dipendono da contributi esterni (sponsorizzazioni) non solo per l’attività di ricerca, ma anche per la loro attività di formazione e i progetti infrastrutturali17. Questo tipo di contributo è destinato spesso a più di una delle suddette finalità, ad esempio se una cattedra sponsorizzata opera nell’ambito dell’insegnamento e della ricerca oppure se l’infrastruttura sponsorizzata per la ricerca, tra cui i locali o le apparecchiature di un laboratorio, è utilizzata anche per l’insegnamento. Ai fini dell’esecuzione la presente norma derogatoria deve essere quindi precisata nel senso che, nell’ambito dei requisiti definiti, sono leciti i contributi a favore di organizzazioni purché riguardino l’insegnamento e l’infrastruttura.

Per evitare che questi contributi vengano meno all’obiettivo perseguito, ossia la prescrizione, la dispensazione e l’utilizzo di medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica unicamente in base a punti di vista oggettivi secondo la prassi medica e farmaceutica, devono essere soddisfatti i seguenti criteri: prima di tutto, i contributi diretti a favore della ricerca, dell’insegnamento o dell’infrastruttura non possono essere versati agli specialisti stessi, bensì offerti, promessi o accordati solo alle organizzazioni (lett. a). In aggiunta agli altri criteri ciò intende impedire il condizionamento indesiderato degli specialisti mediante incentivi finanziari. La disposizione non riguarda, invece, i vantaggi messi a disposizione convenendo una controprestazione diretta. Tali vantaggi (ad es. destinati allo svolgimento di studi scientifici o sperimentazioni cliniche) sono ammessi a condizione che soddisfino i requisiti di compensi accordati per controprestazioni di pari valore secondo l’articolo 7. In combinazione con gli altri criteri, una convenzione scritta, che stabilisce l’utilizzo previsto (lett. b), costituisce la base del controllo da parte delle autorità volto ad accertare che l’utilizzo del contributo sia vincolato esclusivamente a uno scopo (lett. c). Inoltre, l’obiettivo perseguito dalla disposizione esige che gli sponsor non vincolino i fondi messi a disposizione a oneri o condizioni particolari, tra cui l’acquisto di determinati medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica (lett. d). Il rischio di un’influenza indesiderata deve essere evitato anche trasferendo i contributi destinati alla ricerca, all’insegnamento e all’infrastruttura su un apposito conto, al quale gli specialisti che prescrivono, dispensano, usano o acquistano medicamenti per conto dell’organizzazione in questione non abbiano accesso esclusivo (lett. e). In combinazione con l’esposizione nella propria contabilità e la pubblicazione delle liberalità in forma adeguata (ad es. pubblicazione in

17 Esplicitamente FF 2013 1, qui pag. 82, in riferimento all’art. 57b cpv. 1 lett. b D-LATer