Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo sull’OITAT e sulla modifica dell’OAMal

a) Corruzione attiva e corruzione passiva (art. 322terseg. e 322septiessegg. CP)

Si constata innanzitutto che, oltre alla corruzione attiva o passiva di pubblici ufficiali svizzeri e stranieri (art. 322terseg. e 322septiesCP), dal 1° luglio 2016 è perseguita anche la corruzione attiva o passiva di privati (art. 322octiesseg. CP). In tutti i casi perseguibili, al vantaggio indebito si contrappone una concreta controprestazione («per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento»)8. Tale prova non è necessaria in caso di violazione delle norme sull’integrità sancite dal diritto sugli agenti terapeutici. Vi è dunque concorso imperfetto tra gli articoli 322terseg./322septiessegg. CP e l’articolo 86 capoverso 1 lettera h LATer riv., purché la fattispecie del diritto puramente penale – nonostante i diversi beni giuridici – comprenda integralmente quella del diritto sugli agenti terapeutici (nel senso del consumo o della specialità). In questo caso l’ulteriore presupposto della fattispecie della controprestazione concreta (art. 322terseg./322septiessegg. CP) comporta la consunzione o il soppiantamento della disposizione più generale del diritto sugli agenti terapeutici, ossia l’applicazione esclusiva delle norme più specifiche del CP. Nel singolo caso occorre comunque osservare, tra l’altro, che il «vantaggio indebito» secondo l’articolo 322terseg./322septiessegg. CP non comprende interamente il «vantaggio indebito» secondo l’articolo 55 LATer riv. Inoltre la corruzione di privati ai sensi del diritto penale viene perseguita nei casi poco gravi soltanto a querela di parte (art. 322octiescpv. 2 CP e art. 322noviescpv. 2 CP); nei casi poco gravi senza querela di parte entra in considerazione soltanto un perseguimento d’ufficio secondo l’articolo 86 capoverso 4 LATer riv.

b) Concessione di vantaggi e accettazione di vantaggi (art. 322quinquiesseg. CP)

I divieti della sola concessione di vantaggi (art. 322quinquiesCP: offre, promette o procura un vantaggio indebito a favore di lui o di terzi «in considerazione dell’espletamento della sua attività ufficiale») e dell’accettazione di vantaggi (art. 322sexiesCP: «domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell’espletamento della sua attività ufficiale» per sé o per terzi) riguardano soltanto i pubblici ufficiali svizzeri. Questa disposizione comprende i «doni di piccola entità» o i «pagamenti di goodwill» ai quali, contrariamente alla corruzione, non è ascrivibile alcuna controprestazione concreta, ma che nella prassi costituiscono spesso il punto di partenza di rapporti corruttivi, poiché dal punto di vista psicologico i doni esigono una contropartita9.

A tale concessione di vantaggi o accettazione di vantaggi senza una specifica controprestazione10 diretta corrispondono ampiamente le norme sull’integrità (art. 55 LATer riv.). Agli specialisti in campo medico o farmaceutico che non sono membri di un’autorità, funzionari o periti delegati dall’autorità non si applica il divieto del diritto penale di concedere vantaggi o di accettare vantaggi (art. 322quinquiesseg. CP). Tuttavia, se questi specialisti sono al contempo funzionari ai sensi dell’articolo 110 capoverso 3 CP (ad es. medici in ospedali pubblici), è ipotizzabile una collisione normativa tra l’articolo 86 capoverso 1 lettera h LATer riv. e gli articoli 322quinquies/ 322sexiesCP. È dunque presumibile (conformemente alla precedente interpretazione riguardante l’articolo 33 LATer e l’articolo 322terCP) che, in considerazione dei diversi beni giuridici, vi sia perfetto concorso anche tra l’articolo 86 capoverso 1 lettera h LATer riv. e l’articolo 322quinquiesseg. CP. In considerazione dei lavori preparatori del parlamento si deve partire dal presupposto che, con l’articolo 55 LATer riv. e la norma penale corrispondente, il legislatore abbia voluto consapevolmente creare un disciplinamento sintonizzato sugli specialisti e sulle organizzazioni in campo medico o farmaceutico che si distingua dalle norme in materia di corruzione del diritto penale. Tale disciplinamento si indirizza principalmente all’industria farmaceutica e quindi vale unitariamente per tutti gli specialisti, senza distinzione tra compito privato o pubblico, anche se nel singolo caso la definizione di «specialista» ai sensi dell’articolo 55 LATer riv. comprende quella di funzionario ai sensi degli articoli 322quinquiesseg. e 110 capoverso 3 CP11. Di conseguenza la norma penale dell’articolo 86

8 Qui «controprestazione» non descrive quindi le «controprestazioni di uguale valore» ai sensi dell’articolo 55 capoverso 2 lettera c LATer riv. (cfr. anche Swissmedic Journal 1/2006, pag. 29 nota 32)

9 FF 1999 4721, qui pag. 4759

10 Per controprestazione si intende anche qui il commettere o l’omettere un atto della persona corrotta e non una «controprestazione di uguale valore» ai sensi dell’articolo 55 capoverso 2 lettera c LATer riv., che giustifica un vantaggio e lo rende un vantaggio non indebito.

11 Cfr. ad esempio Boll. uff. 2015 N 627 segg., a titolo di esempio 628 – Presa di parola Schenker sull’art. 102 cpv. 2 P-CP: «I contrari a questa disposizione argomentano – lo avete sentito – che per l’industria farmaceutica non dovrebbero essere adottati