Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 21 pagine
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Rapporto esplicativo sull’OITAT e sulla modifica dell’OAMal
all’obbligo di prescrizione medica e su dispositivi medici. Il legislatore ha perciò limitato i vantaggi ammessi agli sconti e ai rimborsi nell’ambito d’acquisti di agenti terapeutici.23 Tali vantaggi sono ammessi, purché gli sconti e i rimborsi non abbiano alcun influsso sulla scelta del trattamento (cfr. art. 55 cpv. 2 let. d LATer riv.). La scelta del trattamento può risultare influenzata, ad esempio, se un medicamento soggetto all’obbligo di prescrizione medica viene prescritto, dispensato o usato benché nessun trattamento con un medicamento risulti opportuno oppure se questo viene prescritto o usato in misura eccessiva o in sostituzione di un altro medicamento, che sarebbe più indicato. L’influenza sulla scelta del trattamento deve essere esclusa in particolare se i clienti degli specialisti o delle organizzazioni beneficiano degli sconti e dei rimborsi direttamente o indirettamente. In questo caso gli specialisti o le organizzazioni in questione non derivano dagli sconti o dai rimborsi un vantaggio materiale diretto che possa influenzare il comportamento al momento della prescrizione, della dispensazione, dell’utilizzo o dell’acquisto dei medicamenti. In ultima istanza sono i clienti a beneficiare del vantaggio, il che è auspicabile dato che permette di abbassare il prezzo dei medicamenti soggetti a prescrizione medica per chi deve sopportarne i costi (assicuratori malattie, pazienti).
L’attribuzione degli sconti conseguiti può tuttavia comportare un onere per gli specialisti. Le reti di medici, per esempio, hanno interesse, a causa dei contratti che hanno concluso con gli assicuratori malattia, a fornire ai loro pazienti medicamenti a prezzi più convenienti. A questo scopo cercheranno di concludere contratti di fornitura con produttori selezionati. Per ottenere condizioni per quanto possibile interessanti, devono indicare al produttore di loro scelta quanti dei suoi prodotti sono stati prescritti e venduti. Per poterlo fare, è necessario registrare i dati di vendita di tutti i fornitori di prestazioni (medici, farmacie) che hanno venduto i medicamenti prescritti dalla rete di medici. Nella pratica questa procedura è risultata talvolta alquanto onerosa, pertanto il disegno del Consiglio federale prevedeva che tale onere e quello per la negoziazione dei contratti sui ribassi – per quanto documentati – debbano poter essere adeguatamente dedotti in modo che gli sconti relativi siano da trasferire solo proporzionalmente (art. 57c cpv. 1 lett. c D-LATer). Si voleva creare così un incentivo affinché gli specialisti si impegnino anche in futuro, e maggiormente, a spuntare condizioni di vendita quanto più vantaggiose per i loro clienti. In questa ottica il Parlamento ha compiuto un passo avanti creando, non nella LATer bensì nella LAMal, un nuovo articolo 56 cpv. 3bisin base al quale, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti, l’assicuratore e il fornitore di prestazioni possono mediante convenzione derogare all’obbligo di far usufruire il debitore della rimunerazione integralmente degli sconti (cfr. in proposito il punto 3.2 seguente). Tale possibilità è fatta salva nella presente ordinanza.
D'altra parte, secondo il capoverso 2 gli sconti in merce (consegna di una quantità di merce superiore a quella pagata) non sono ammessi. Dato che non sono considerati come sconti o rimborsi, non rientrano nella categorie di eccezioni al divieto di vantaggi.24 Il divieto di praticare sconti in merce corrisponde alle disposizioni vigenti nei Paesi limitrofi e diminuisce gli incentivi a utilizzare più medicamenti di quelli necessari. Facilita inoltre l’applicazione del principio della trasparenza per gli sconti accordati e ricevuti. Di conseguenza, gli sconti in merce possono essere trasferiti a vantaggio dei consumatori solo facendosi carico di un onere sproporzionato e, come ribassi sui prezzi, potrebbero piuttosto comportare accumuli di merce. Ciò sarebbe in contraddizione con lo scopo della legge di contribuire a un uso moderato degli agenti terapeutici (art. 1 cpv. 2 lett. b LATer). Gli sconti in merce potrebbero essere inoltre utilizzati per eludere le prescrizioni sui campioni (cfr. il seguente art. 9). Infine, il divieto degli sconti in merce intende impedire anche che all’acquisto di agenti terapeutici, compresi i medicamenti non soggetti all’obbligo di prescrizione medica e i dispositivi medici, siano forniti gratuitamente medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica o che la scelta di medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica ne sia influenzata.
23 Cfr. FF 2013 1, qui pag. 82 seg. (ad let. c)
24 Cfr. in proposito e ulteriormente FF 2013 1, qui 20, 44 und 82 seg. (ad let. c); cfr. anche Swissmedic Journal 02/2010 pag. 108. L'aggiunta gratuita di un medicamento nell'ambito di un acquisto di un altro medicamento a partire di una certa quantità minima viola il divieto di vantaggi dell'art. 33 LATer.