Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo sull’OITAT e sulla modifica dell’OAMal

programma di contorno eccessivamente vasto). Gli standard del settore e le norme professionali pertinenti forniscono, tra l’altro, una serie di indicazioni, ad esempio in merito all’entità e al contenuto, da cui è possibile evincere quando un programma di contorno non è più «di rilevanza assolutamente secondaria» rispetto alla parte specialistica. Ciò riguarda in ogni caso i programmi informali che coincidono o si accavallano con la parte specialistica. Infine, gli eventuali accompagnatori devono pagare personalmente tutte le spese che li riguardano direttamente (lett. d). In alcuni casi potrebbe non essere chiaro quali spese spettino allo specialista partecipante e quali all’accompagnatore. In particolare si tratta delle spese dell’albergo, se lo specialista e il suo accompagnatore pernottano nella stessa camera, come dovrebbe avvenire di norma, pertanto il sovrapprezzo è esiguo o non viene applicato. Se genera meno costi di quelli che sarebbero imputabili a un altro specialista partecipante, l’accompagnatore deve quindi pagare solo questi costi (di minore entità), non tutti i costi di un altro specialista partecipante.

Infine, secondo il capoverso 4 è possibile rinunciare alla partecipazione ai costi a condizione che lo specialista partecipante fornisca una controprestazione di uguale valore, indennizzabile secondo i requisiti dell’articolo 7 (lett. a). In ottemperanza alle direttive pertinenti e conformemente alla prassi interpretativa sinora seguita riguardo all’articolo 33 LATer20 per le manifestazioni di perfezionamento e aggiornamento di breve durata (ossia fino a un massimo di mezza giornata lavorativa e senza pernottamento sul posto), è possibile rinunciare alla partecipazione ai costi (lett. b).

Articolo 7 Compensi per controprestazioni di uguale valore

Non sono vantaggi indebiti, quindi sono ammessi, i compensi accordati per controprestazioni di uguale valore secondo i requisiti di cui al capoverso 1. Questa disposizione corrisponde ai criteri stabiliti dalla prassi attuale concernente l’ammissione dei compensi per controprestazioni equivalenti.21 Mediante una convenzione preliminare scritta tali prestazioni e il relativo compenso devono essere stabiliti nel modo più preciso possibile, ossia in base a criteri oggettivi ricostruibili (lett. a). Il compenso deve essere versato mediante un pagamento separato o conteggiandolo con le prestazioni del beneficiario della controprestazione (cfr. ad es. l’art. 6 cpv. 4 lett. a). Non è ammesso il compenso di prestazioni che non causano alcun onere ulteriore allo specialista o all’organizzazione (lett. b), poiché devono essere fornite comunque nell’ambito dell’attività professionale conforme alla legge (per adempiere gli obblighi di diligenza) o in base a prescrizioni di diritto pubblico, ad esempio in merito agli obblighi riguardanti la farmacovigilanza (cfr. art. 59 cpv. 3 LATer riv.). Non è lecito neppure rifondere un compenso più volte, poiché la controprestazione è già stata o è remunerata altrimenti (lett. c), ad esempio mediante lo stipendio nel caso degli specialisti impiegati oppure fatturandolo alla clientela o alle rispettive assicurazioni per gli specialisti liberi professionisti. È altresì vietato indennizzare un onere che comporti un’utilità diretta agli specialisti o alle organizzazioni (lett. d). In particolare ciò si verifica se gli specialisti possono farsi computare il relativo onere al loro perfezionamento o aggiornamento obbligatorio oppure l’onere semplifica i loro processi operativi, come nel caso della trasmissione elettronica di ricette mediche. La rimunerazione di prestazioniche in se usufruiscono agli specialisti stessi, non è compatibile con il divieto di vantaggi indebiti, come non lo sono la compensazione di obblighi legali (lett. b) o le prestazioni remunerate in altri modi (lett. c). Infine la controprestazione, in termini di entità e onere causato, deve corrispondere approssimativamente al valore del compenso, ossia essere proporzionata ad esso (lett. e). In altre parole, le controprestazioni che possono essere preparate e fornite nell’ambito della normale attività professionale devono essere indennizzate in misura inferiore rispetto a quelle che richiedono un onere ulteriore al di fuori di questa attività. Il compenso deve altresì tenere in considerazione l’impegno causato dalla controprestazione rispetto all’attività quotidiana nel proprio studio o nella propria organizzazione e fino a che punto lo specialista può essere ritenuto responsabile o, addirittura, è chiamato a rispondere della sua qualità (ad es. per le attività di perizia), o invece se, per una prestazione fornita non correttamente, si debba eventualmente temere soltanto una perdita di reputazione.

Il capoverso 2 elenca esempi di controprestazioni, che possono essere indennizzate nel rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1. La lettera a concretizza l’esempio di controprestazioni espressamente menzionato all’articolo 55 capoverso 2 lettera c LATer riv. per le ordinazioni e le forniture di agenti terapeutici. Purché siano soddisfatti i summenzionati requisiti, in linea di principio sono ammessi anche i

20 Swissmedic Journal 1/2006 pag. 20 («Zusammenfassung / Schlussfolgerungen») e pag. 39 (n. IV.3.5.a).

21 Swissmedic Journal 1/2006 pag. 44 (n. IV.4.2)