Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 21 pagine
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Rapporto esplicativo sull’OITAT e sulla modifica dell’OAMal
2 Rapporto con la legislazione dell’UE e con la situazione giuridica in Europa
Le disposizioni concernenti il divieto di vantaggi materiali nella LATer riveduta (cap. 4 sez. 2a) riprendono le disposizioni contenute negli articoli 94-96 della direttiva 2001/83/CE14, secondo la quale essa si applica fatte salve le misure o le pratiche commerciali esistenti negli Stati membri in materia di prezzi, utili e sconti (art. 94 cpv. 4). È dunque competenza degli Stati membri emanare disposizioni in merito all’ammissibilità degli sconti. Si ricorda, a titolo di esempio, che in Germania e (in alcuni casi) in Austria gli sconti in merce sono vietati.
2.1 Germania
La legge sui medicamenti tedesca (Arzneimittelgesetz; AMG) sancisce che gli enti erogatori di prestazioni sociali, le assicurazioni malattie private e le loro rispettive associazioni possono convenire con le imprese farmaceutiche riduzioni sul prezzo di consegna unitario applicato dall’impresa farmaceutica per i medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica dispensati a loro carico (§ 78). Di conseguenza, le casse malati possono convenire con le imprese farmaceutiche riduzioni dei prezzi o sconti per tutti i medicamenti.
Dal 2003 le casse malati hanno la possibilità di stipulare convenzioni farmaceutiche sui medicamenti (cosiddetti «Arzneimittel-Rabattverträge», disciplinati nella Beitragssatzsicherungsgesetz, la legge sulla stabilizzazione dei contributi relativi all’assicurazione obbligatoria per le malattie e la pensione) che prevedono la fornitura esclusiva agli assicurati di determinati medicamenti del produttore. Negli anni seguenti le possibilità delle casse malati sono state ulteriormente ampliate (in occorrenza con la legge concernente l’economicità dell’approvvigionamento dei medicamenti [Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz], entrata in vigore nel maggio 2006). Lo strumento della convenzione farmaceutica mira a ridurre i costi dei medicamenti a carico delle casse malati obbligatorie.
L’ordinanza concernente i prezzi dei medicamenti disciplina i prezzi o le fasce di prezzo nel commercio di medicamenti in Germania. In particolare prescrive i prezzi (o, più precisamente, la formazione dei prezzi) dei medicamenti pronti per l’uso soggetti all’obbligo di prescrizione medica alla consegna da parte delle farmacie pubbliche al consumatore finale e stabilisce i prezzi dei medicamenti fabbricati in farmacia, ma anche i prezzi di consegna applicati dal commercio all’ingrosso farmaceutico alle farmacie. Dal 2004 le disposizioni dell’ordinanza concernente i prezzi dei medicamenti non si applicano ai prezzi di vendita di medicamenti non soggetti all’obbligo di prescrizione medica nell’intento di incentivare la concorrenza a favore dei consumatori finali. Per la consegna di medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica a carico delle assicurazioni malattie legali continua a trovare applicazione l’ordinanza concernente i prezzi dei medicamenti nella versione in vigore fino al 2004.
2.2 Austria
La legge sui medicamenti austriaca disciplina, al paragrafo 55a, che nell’ambito della promozione delle vendite è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi finanziari o materiali alle persone autorizzate alla prescrizione o alla dispensazione di medicamenti, a meno che questi non siano di valore limitato e rilevanti per la prassi medica o farmaceutica (cpv. 1). Ciò non impedisce l’assunzione diretta o indiretta di spese ragionevoli di viaggio e di soggiorno e delle quote di partecipazione alle manifestazioni scientifiche esclusivamente connesse alla professione. Per queste manifestazioni le spese di rappresentanza devono essere sempre rigorosamente limitate allo scopo scientifico principale della manifestazione. L’assunzione delle spese di viaggio e di soggiorno e delle quote di partecipazione nonché delle spese di rappresentanza non deve applicarsi a persone diverse da quelle autorizzate alla prescrizione o alla dispensazione di medicamenti (cpv. 3). Anche le spese di rappresentanza in rapporto alle manifestazioni per promuovere le vendite devono essere sempre strettamente limitate allo scopo principale e non possono applicarsi a persone diverse da quelle autorizzate alla prescrizione o alla dispensazione di medicamenti (cpv. 2). Ai sensi del paragrafo 55b è inoltre vietato accordare, chiedere, farsi
14 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.