Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 21 pagine

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Rapporto esplicativo sull’OITAT e sulla modifica dell’OAMal

(«doppia norma» di diritto amministrativo e penale).3 In qualità di regolamentazione secondaria serve a correggere gli effetti indesiderati delle regolamentazioni anteriori, che dal canto loro vengono adottate tra l’altro per conseguire obiettivi economici (ad es. rimediare alle lacune del mercato → obbligo di contrarre), di politica sanitaria (in particolare la tutela della salute → prescrizione obbligatoria per i medicamenti/monopolio in materia di prescrizione) nonché di politica sociale e della concorrenza (ad es. approvvigionamento garantito in tutto il territorio) (cfr. ad esempio anche l’armonizzazione con l’obbligo di fare usufruire di sconti previsto dalla legislazione in materia di assicurazione malattie o i riferimenti alle leggi sanitarie cantonali con disposizioni sull’autodispensazione e divieti di «comparaggio»). Le disposizioni concernenti l’integrità e la trasparenza previste dal diritto sugli agenti terapeutici (art. 55 e 56 LATer riv.) sono in primo luogo eseguite nella procedura amministrativa conformemente alla legge sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) (cfr. art. 84 cpv. 1 LATer) e l’UFSP, incaricato dell’esecuzione, può adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari per ripristinare la situazione legale (art. 66 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 82 cpv. 1 LATer riv.). La sorveglianza del mercato da parte delle autorità è fondamentale nel presente ambito per garantire indirettamente la legittimità della prescrizione, della dispensazione, dell’utilizzo e dell’acquisto di medicamenti. Separatamente e indipendentemente da queste procedure e provvedimenti amministrativi, l’UFSP può svolgere un procedimento penale secondo le disposizioni del diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) e punire le violazioni degli articoli 55 e 56 LATer riv. con pene detentive o pecuniarie o multe (art. 86 cpv. 1 lett. h e art. 87 cpv. 1 lett. h in combinato disposto con l’art. 90 cpv. 1 LATer riv.); può inoltre ordinare l’interdizione di esercitare attività, la confisca dei guadagni ottenuti in modo illecito o un risarcimento appropriato (art. 2 DPA in combinato disposto con l’art. 67 segg. CP).

Per questa esecuzione di diritto penale amministrativo della disposizione concernente l’integrità secondo l’articolo 55 LATer riv. ci si chiede fino a che punto esistano sovrapposizioni con le fattispecie di corruzione secondo l’articolo 322tersegg. CP e come si debba procedere. In primo luogo occorre osservare che i due complessi di norme proteggono beni giuridici diversi. La regolamentazione secondaria del diritto in materia di agenti terapeutici intende contrastare un uso non conforme allo scopo ed eccessivo di medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica (art. 1 cpv. 2 lett. b LATer) a tutela della salute pubblica (art. 118 Cost.)4. Le disposizioni del CP, invece, salvaguardano soprattutto l’obbligo di fedeltà di pubblici ufficiali o mandatari ecc. rispettivamente la fiducia nella sincerità e lealtà delle persone che agiscono nell’adempimento dei compiti loro delegati (nonché – nel settore privato – l’interesse pubblico all’esistenza di un mercato libero)5. In considerazione dei diversi beni giuridici, a livello di dottrina e di giurisprudenza si ipotizza prevalentemente un autentico concorso in caso di concomitanza del vigente articolo 33 LATer con l’articolo 322terCP6. In secondo luogo, per le fattispecie oggettive occorre considerare che il «vantaggio indebito» ai sensi del principio dell’integrità sancito dal diritto sugli agenti terapeutici e il «vantaggio indebito» sancito dal solo diritto penale non sono equivalenti tra l’altro a causa delle loro diverse norme derogatorie (cfr. art. 55 cpv. 2 LATer riv. rispetto

all’art. 322deciescpv. 1 CP). Se esista effettivamente una collisione tra la norma del diritto sugli agenti terapeutici e la norma di diritto penale può dunque emergere soltanto nel corso della rispettiva procedura. In terzo luogo, queste norme si differenziano anche in merito alla fattispecie soggettiva: le violazioni del principio dell’integrità sono punite anche se sono state compiute soltanto per negligenza (art. 86 cpv. 4 LATer riv.)7. I reati di corruzione sanciti dal CP sono invece punibili senza eccezioni solo se compiuti intenzionalmente (art. 322tersegg. in combinato disposto con l’art. 10 cpv. 3 e l’art. 12 cpv. 1 CP). Di norma, soltanto nel corso delle indagini dovrebbe tuttavia emergere se, nel caso concreto, si tratta solo di dolo (eventuale) o negligenza, in altri termini se sono soddisfatti i presupposti di un perseguimento penale secondo il CP (da parte del Cantone competente) e/o secondo la LATer (da parte dell’UFSP). In questo contesto, a priori sono possibili solo limitatamente affermazioni generali sul rapporto tra le disposizioni concernenti l’integrità secondo il diritto sugli agenti terapeutici e le singole fattispecie del diritto penale in materia di corruzione:

3 Cfr. in proposito e in aggiunta FF 2013 1, qui pag. 17 seg. e pag. 111

4 A titolo di esempio FF 2013 1, qui pag. 79

5 A titolo di esempio FF 2014 3099, qui pag.3115 sugli art. 322octies/novies CP

6 Cfr. a titolo di esempio Pieth, art. 322ter CP N 52a, in: Basler Kommentare sul diritto penale II, 2a edizione 2007; idem, art. 322ter CP N 58, in: Basler Kommentare sul diritto penale II, 3a edizione 2013

7 Sui motivi della punibilità anche dell’atto compiuto per negligenza cfr. FF 2013 1, qui pag. 111