Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine
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professionale e regionale dell’offerta ambulatoriale. Nel suo rapporto in adempimento del postulato 16.300015 il Consiglio federale constata che la reintroduzione della limitazione delle autorizzazioni ha comunque permesso di frenare l’afflusso di medici nel settore ambulatoriale, che era nettamente aumentato tra la fine del 2011 e la fine di giugno del 2013, periodo durante il quale la misura non era in vigore. L’aggiunta da parte del Parlamento di una disposizione che dispensa dall’autorizzazione secondo il bisogno i medici che hanno esercitato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto, controversa quanto alla sua conformità con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone, ne ha tuttavia ridotto l’efficacia. Benché la limitazione delle autorizzazioni sia sempre stata facoltativa per i Cantoni, la maggior parte dei Cantoni l’ha applicata in modo relativamente rigoroso fino al 2011. Tra il 2013 e il 2016, 18 Cantoni hanno applicato una limitazione delle autorizzazioni. Nel quadro delle discussioni condotte con gli attori dell’ambito sanitario, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) ha sostenuto una soluzione semplice ed efficace, in grado di raggiungere la maggioranza, al fine di evitare un nuovo periodo senza possibilità di gestione dell’offerta, e con la quale i Cantoni possano esercitare le proprie competenze. Tuttavia, è emerso chiaramente che, al di là della necessità di contenere l’evoluzione dei costi, un meccanismo di gestione nel settore ambulatoriale deve avere come obiettivo principale un miglioramento della qualità delle prestazioni.
1.4 Appropriatezza dei mezzi richiesti
Per quanto concerne l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni in ambito sanitario, va effettuata una distinzione tra autorizzazione a livello di polizia sanitaria e autorizzazione in termini di diritto in materia di assicurazioni sociali. L’autorizzazione a livello di polizia sanitaria è una condizione obbligatoria, ma non sufficiente, per essere autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS. Ciò deriva dai diversi obiettivi delle due autorizzazioni. L’esercizio sotto la propria responsabilità professionale di un’attività economica nel settore privato volta a diagnosticare e trattare malattie e le loro conseguenze sottostà in linea di principio a un obbligo di autorizzazione cantonale, in quanto potrebbero entrare in conflitto con la tutela della salute pubblica. I fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 LAMal necessitano quindi nella maggioranza dei Cantoni di un’autorizzazione della polizia sanitaria cantonale. I criteri a tal proposito sono disciplinati nelle legislazioni cantonali in materia sanitaria. Nel caso di una professione medica universitaria viene applicata la LPMed. Per le professioni universitarie in futuro sarà applicata la LPSan.
La prova di un’autorizzazione della polizia sanitaria per l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS garantisce che solo persone che non recano danno alla sanità pubblica possono lavorare per questa assicurazione. Nell’ambito dell’AOMS sono tuttavia rilevanti anche altri aspetti oltre a quello relativo alla polizia sanitaria. La limitazione più significativa è l’elenco esaustivo dei fornitori di prestazioni che possono esercitare a carico dell’AOMS (art. 35 cpv. 2 LAMal). Ulteriori criteri per l’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione malattie secondo il diritto vigente sono ad esempio la prova di un titolo di perfezionamento o di un’attività
15 Cfr. nota 5