Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

delle cure necessarie alla sua salute. Essi sono infatti in una posizione più favorevole rispetto al Consiglio federale per stimare il numero di fornitori di prestazioni necessari a soddisfare le necessità della popolazione sul loro territorio. Se ritengono insufficiente il numero di fornitori di prestazioni che esercitano a carico dell’AOMS sul loro territorio, potranno rinunciare ad applicare questa misura o fissare numeri massimi superiori al numero di fornitori attualmente autorizzati. Se, al contrario, dovessero rilevare che l’offerta di prestazioni è eccedentaria, con il rischio di un aumento dei costi, avranno la possibilità di fissare numeri massimi inferiori al numero di fornitori attualmente autorizzati. In questo modo, con le naturali uscite dal mercato, potranno regolare l’offerta in modo efficace. I Cantoni che applicano la limitazione delle autorizzazioni beneficeranno di un termine di due anni a partire dall’entrata in vigore del presente avamprogetto, durante il quale potranno continuare, se del caso, ad applicare la legislazione esistente, segnatamente i numeri massimi emanati dal Consiglio federale all’allegato 1 OLNF.

Il Consiglio federale potrà fissare criteri e principi metodologici al fine di garantire un’attuazione per quanto possibile uniforme a livello nazionale. Affinché la misura risulti efficace e i fornitori di prestazioni non possano aggirarla, i Cantoni che la applicheranno dovranno prendere in considerazione tutti gli ambiti del settore ambulatoriale, quindi anche chi esercita sia in libero esercizio sia come impiegato, nonché i medici che esercitano in istituti che dispensano cure ambulatoriali o ancora quelli che praticano la professione in un ospedale, per la parte riguardante il settore ambulatoriale. Per tenere conto dell’evoluzione della società, in particolare dell’incremento del lavoro a tempo parziale, i Cantoni dovranno ponderare i numeri massimi di fornitori autorizzati in equivalenti a tempo pieno. Per fissare i numeri massimi, consulteranno le federazioni dei fornitori di prestazioni interessate e degli assicuratori, che dovranno loro fornire gratuitamente i dati necessari, nonché le federazioni dei pazienti. I Cantoni sono liberi di definire a propria discrezione le modalità di organizzazione di questa consultazione. I Cantoni dovranno altresì coordinarsi tra di loro al fine di tenere in considerazione la crescente mobilità dei pazienti, che sempre più spesso usufruiscono delle prestazioni vicino al proprio luogo di lavoro. Anche in questo caso, i Cantoni saranno liberi di organizzarsi in modo autonomo.

Al fine di garantire la sicurezza giuridica ed economica dei medici che hanno esercitato in modo dipendente o indipendente a carico dell’AOMS prima della definizione dei numeri massimi da parte dei Cantoni, la disposizione precisa che i medici che hanno esercitato a carico dell’AOMS nel proprio studio medico prima dell’entrata in vigore della presente misura non vi sottostanno. Lo stesso vale per persone che hanno esercitato a carico dell’AOMS in seno a un istituto che dispensa cure ambulatoriali o nel settore ambulatoriale di un ospedale, fintantoché esercitino nello stesso ospedale o istituto.

Indipendentemente dai numeri massimi fissati, dal momento dell’entrata in vigore della disposizione, i Cantoni avranno la possibilità di bloccare l’autorizzazione di nuovi fornitori di prestazioni in un campo di specializzazione se dovessero constatare un aumento troppo marcato dei costi in tale campo rispetto ad altri campi di specializzazione o ad altri Cantoni. Si tratta di un’ultima ratio, che permette ai Cantoni d’intervenire con estrema rapidità per evitare un’esplosione dei costi in un settore a carico dell’AOMS. Il rapido incremento degli ultimi anni dei premi degli assicurati, che ha segnatamente ripercussioni sociali e finanziarie importanti per gli assicurati e i Cantoni, rende accettabile tale intervento.