Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine
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linguistiche e la trasparenza riguardo a diplomi richieste segnatamente dalla Federazione dei medici svizzeri in occasione dei workshop organizzati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel quadro dei lavori relativi al postulato n. 16.3000. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che a tutti i fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a-g, m e n LAMal debbano poter essere richiesti requisiti supplementari, come già accade per alcune categorie di fornitori che dispensano prestazioni previa prescrizione o mandato medico. Questi requisiti devono poter riguardare non solo la qualità delle prestazioni, ma anche l’economicità.
Il presente avamprogetto permette di rilevare i requisiti a carico dei fornitori di prestazioni in due modi. Innanzitutto viene istituita una procedura formale di autorizzazione. Il Consiglio federale fisserà condizioni che permetteranno di garantire la fornitura di prestazioni adeguate e di elevata qualità. Queste condizioni riguarderanno la formazione di base e il perfezionamento, conformemente alle disposizioni della LPMed e della LPSan, a seconda del tipo di fornitore di prestazioni. Come ulteriore condizione di autorizzazione, per i fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale, il Consiglio federale può prevedere prima dell’autorizzazione un tempo di attesa di due anni dopo la fine della formazione di base e del perfezionamento. Questo tempo di attesa può essere richiesto per alcune o per tutte le categorie di fornitori di prestazioni. Il Consiglio federale potrà inoltre esigere che queste persone dispongano delle conoscenze del sistema sanitario svizzero necessarie ad assicurare la qualità delle prestazioni e che queste siano verificate nell’ambito di una procedura d’esame. Il Consiglio federale può incaricare un’organizzazione dello svolgimento di tale procedura d’esame, che può vertere sulle conoscenze del sistema sanitario svizzero. I fornitori di prestazioni che dimostrano di aver svolto una pratica di due anni in Svizzera nel campo di attività oggetto della richiesta dopo la fine della formazione di base e del perfezionamento sono dispensati dall’esame. Questa nuova competenza permetterà di regolare l’afflusso dei fornitori di prestazioni liberi professionisti e contribuirà a migliorare la qualifica e le conoscenze del sistema sanitario svizzero dei fornitori di prestazioni che desiderano esercitare a carico dell’AOMS. Nel contempo, ciò rappresenta un incentivo per i fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale che intendono esercitare a carico dell’AOMS a praticare effettivamente nel loro ambito di attività durante il tempo di attesa di due anni, al fine di essere dispensati dall’obbligo d’esame concernente le conoscenze del sistema sanitario svizzero.
Il Consiglio federale fisserà altresì condizioni strutturali necessarie alla fornitura di prestazioni adeguate e di elevata qualità. Tali condizioni riguardano ad esempio, per le organizzazioni che impiegano persone che dispensano prestazioni previa prescrizione, la qualifica del loro personale, gli equipaggiamenti necessari, la delimitazione del campo di attività quanto al luogo del loro intervento, agli orari e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni, la partecipazione alle misure di controllo della qualità o ancora le autorizzazioni necessarie. Disposizioni simili esistono già nel diritto vigente per alcuni fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale (art. 45a, art. 51, art. 52, art. 52a, art. 52b, art. 52c, art. 53 OAMal).
Con il presente avamprogetto, i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a-g, m e n LAMal non saranno più autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS in modo automatico, ma solo se riconosciuti da un organismo designato in comune dagli assicuratori. Gli assicuratori designeranno un’organizzazione incaricata di decidere in merito alle richieste di autorizzazione dei