Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo

Le leggi federali sono soggette a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost. Il presente avamprogetto prevede esplicitamente il referendum facoltativo.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Allo scopo di limitare le spese, l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. prevede che i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Siccome non contiene disposizioni in materia di sussidi né decisioni di finanziamento, il presente disegno non sottostà al freno alle spese.

5.5 Delega di competenze legislative

L’articolo 96 LAMal conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare le disposizioni di esecuzione nel settore dell’assicurazione malattie. Il presente avamprogetto conferisce al Consiglio federale la facoltà di emanare disposizioni nei settori seguenti:

 disciplinamento dell’autorizzazione dei fornitori di prestazioni e definizione di condizioni relative all’economicità e alla qualità (art. 36 cpv. 2 e 4 LAMal);

 definizione di un tempo di attesa di due anni dopo la fine della formazione di base e del perfezionamento prima dell’autorizzazione dei fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale (art. 36 cpv. 3 LAMal);

 definizione di una procedura d’esame concernente le conoscenze del sistema sanitario svizzero necessarie a garantire la qualità delle prestazioni (art. 36 cpv. 3bisLAMal);

 designazione, nel caso in cui gli assicuratori non giungano a un accordo in merito, dell’organizzazione in questione (art. 36 cpv. 4 LAMal);

 se il Consiglio federale prevede una procedura d’esame di cui al capoverso 3bis, per lo svolgimento può incaricare un’organizzazione (art.

36. cpv. 6 LAMal);

 disciplinamento della ricezione degli emolumenti da parte dell’organizzazione designata, in particolare definizione dell’importo degli stessi (art. 36 cpv. 4 LAMal);

 definizione dei principi metodologici e di ulteriori criteri per stabilire i numeri massimi delle persone di cui all’articolo 55a capoverso 1 (art. 55a cpv. 2 LAMal).