Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine
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nuovi fornitori di prestazioni. Questa verificherà che essi soddisfino le condizioni stabilite dal Consiglio federale. L’introduzione di una tale procedura di autorizzazione dovrebbe sgravare i singoli assicuratori e garantire la parità di trattamento per i fornitori di prestazioni che richiedono l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS. A tale proposito va menzionato che già oggi gli assicuratori hanno organizzato una verifica comune delle condizioni di autorizzazione nella forma della SASIS AG. Il Consiglio federale consulterà i principali attori del settore ambulatoriale in merito alla possibilità di trasferire lo svolgimento della procedura d’esame.
Nel caso in cui gli assicuratori non riescano a giungere a un’intesa in merito all’organizzazione entro un anno dall’entrata in vigore del presente avamprogetto, spetterà al Consiglio federale designarla. Se l’organizzazione designata dovesse rifiutarsi di concedere l’autorizzazione in questione, il richiedente potrà presentare ricorso contro la decisione presso il Tribunale amministrativo federale, conformemente all’articolo 33 lettera h della legge federale del 17 giugno 200510 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF). L’organizzazione designata è dunque definita come autorità secondo l’articolo 1 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA) e si pronuncia sulle richieste di autorizzazione per via di decisione conformemente all’articolo 5 PA.
Per garantire il proprio finanziamento, le organizzazioni designate secondo l’articolo 36 capoversi 5 e 6 potranno percepire dal richiedente un emolumento per la verifica della richiesta di autorizzazione e per lo svolgimento della procedura d’esame. Sarà il Consiglio federale a fissare l’importo dello stesso, che non dovrà essere superiore al costo effettivo della procedura di verifica e d’esame.
Inoltre, il Consiglio federale potrà imporre oneri, in particolare in materia di qualità e di economicità, che dovranno essere rispettati da tutti i fornitori di prestazioni che esercitano a carico dell’AOMS. Tali oneri riguarderanno tutti i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a-g, m e n LAMal, compresi quelli che praticavano già a carico dell’AOMS prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Il Consiglio federale potrà ad esempio rendere obbligatorie misure di miglioramento della qualità delle prestazioni e la comunicazione dei dati necessari per vigilare sull’applicazione delle disposizioni di legge relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni (art. 59a LAMal).
Il 4 dicembre 2015, il Consiglio federale ha peraltro trasmesso al Parlamento il proprio messaggio concernente la modifica della LAMal, relativo in particolare al rafforzamento della qualità e dell’economicità12. Questo avamprogetto prevede segnatamente di sostenere a livello finanziario programmi e progetti concreti, volti in particolare a sviluppare nuovi indicatori che permetteranno di misurare e valutare la qualità delle prestazioni mediche, anche nel settore ambulatoriale. A medio termine, i risultati di questi lavori consentiranno di formulare nell’ordinanza nuovi oneri legati all’esercizio a carico dell’AOMS, al fine di migliorare ulteriormente la qualità e l’economicità delle prestazioni fornite a carico dell’AOMS.
Ogni assicuratore malattie, soggetto all’obbligo di prestazione, ha già il diritto e il dovere di verificare, per ciascun fornitore di prestazioni, se questo adempie i
10RS 173.32
11 RS 172.021
12 FF 2016 201