Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine
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pratica sotto la guida di un collega di lavoro che soddisfa le relative condizioni per l’autorizzazione. De lege ferenda il Consiglio federale riceverà la competenza estesa di disciplinare l’autorizzazione di tutti i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a-g, m e n LAMal e al contempo di definire condizioni per quanto concerne la qualità e l’economicità. Infine, l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS non è più automaticamente rilasciata dal momento che le condizioni di autorizzazione sono soddisfatte, ma è decisa da un organismo designato in comune dagli assicuratori.
Un’altra condizione che non riguarda la polizia sanitaria è la limitazione dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione malattie di cui all’articolo 55a LAMal. La ratio legis di questa disposizione è il contenimento dei costi ottenuto, secondo il diritto vigente, subordinando all’esistenza di un bisogno l’autorizzazione di medici che non hanno esercitato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Il presente avamprogetto prevede di modificare l’articolo 55a LAMal in modo da permettere a un Cantone di limitare l’autorizzazione dei medici in uno o più campi di specializzazione medica del settore ambulatoriale a partire da un determinato numero massimo definito.
L’avamprogetto attribuisce nuove competenze agli assicuratori, ai Cantoni e al Consiglio federale al fine di contenere l’aumento dei costi delle prestazioni a carico dell’AOMS e di migliorare la qualità delle prestazioni. Queste competenze sono proporzionate e conformi all’attuale ripartizione dei ruoli nel sistema dell’AOMS.
1.5 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
Numerosi Paesi dell’OCSE dispongono di una soluzione per la gestione strategica a lungo termine dell’assistenza sanitaria nel settore ambulatoriale. In particolare i Paesi limitrofi della Svizzera hanno già introdotto sistemi per limitare il numero di medici che possono esercitare a carico dell’AOMS o per contenere il volume di prestazioni fatturabili da questi medici. Il rapporto del Consiglio federale del 3 marzo 201716 presenta in modo alquanto dettagliato i vari modelli di gestione nel settore ambulatoriale applicati nei Paesi dell’OCSE e soprattutto in alcuni Paesi limitrofi della Svizzera, rifacendosi in particolare a uno studio del 2013 realizzato su incarico dell’UFSP.
Autorizzazione all’esercizio della professione e autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS o del servizio sanitario
Per quanto concerne l’esercizio della professione, negli Stati esaminati tutti i medici devono disporre di un’autorizzazione o un riconoscimento all’esercizio della professione. Nei diversi Paesi, le condizioni per ottenere l’autorizzazione o il riconoscimento sono molto simili (aver concluso una formazione medica universitaria di almeno sei anni, aver conseguito un titolo di perfezionamento, essere degno di fiducia e presentare le garanzie sanitarie necessarie all’esercizio della professione) poiché si fondano sulla direttiva 2005/36/CE17 in cui sono definiti in modo unitario i requisiti minimi della formazione universitaria e del perfezionamento per gli Stati dell’UE e dell’Associazione europea di libero scambio.
16 Cfr. nota 5
17 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22