Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine
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Art. 55a cpv. 1
Questa disposizione conferisce ai Cantoni la competenza di limitare, se decidono in tal senso, a un determinato numero l’autorizzazione dei medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale in uno o più campi di specializzazione. I medici interessati sono quelli che desiderano esercitare la professione in libero esercizio o in seno a un istituto ai sensi dell’articolo 35 capoverso 2 lettera n, e quelli che intendono esercitare nel settore ambulatoriale degli ospedali. Ogni limitazione è applicata pertanto all’intero settore ambulatoriale per il campo o i campi di specializzazione interessati nel Cantone in questione. Decidendo di limitare le autorizzazioni dei medici, i Cantoni istituiscono un regime di autorizzazione.
Art. 55a cpv. 2
Al momento di fissare i numeri massimi di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS, i Cantoni non possono limitarsi a stabilire il numero di medici che esercitano un’attività nel settore ambulatoriale per specializzazione medica: devono tenere conto anche del tasso di occupazione di questi ultimi. Sono tenuti a considerare altresì l’evoluzione delle modalità di lavoro e in particolare l’incremento del lavoro a tempo parziale, favorendo nel contempo il mantenimento dell’attività lavorativa per le donne.
In analogia alle pianificazioni ospedaliere, il Consiglio federale potrà determinare principi metodologici e criteri applicabili per la definizione dei numeri massimi dei fornitori di prestazioni, al fine di favorire un’applicazione per quanto possibile uniforme nei Cantoni, lasciando comunque loro un margine di manovra sufficiente. È prevista l’applicazione di criteri come l’accesso ai trattamenti entro un termine ragionevole o agli impianti diagnostici o terapeutici.
Art. 55a cpv. 3
Prima di fissare i numeri massimi dei fornitori di prestazioni, i Cantoni dovranno consultare almeno le federazioni dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e dei pazienti. Le modalità di consultazione di queste federazioni non sono precisate volutamente, al fine di lasciare un ampio margine di manovra ai Cantoni. Sono quindi ipotizzabili varie forme di consultazione come l’istituzione di una commissione ad hoc o di un gruppo di lavoro, la consultazione scritta ecc.
Se si avvalgono della propria competenza, i Cantoni dovranno anche coordinarsi con i Cantoni vicini, soprattutto per tenere conto della crescente mobilità dei pazienti e dei fornitori di prestazioni. Le modalità di coordinamento dei Cantoni non sono precisate volutamente, al fine di lasciare un ampio margine di manovra. Sono ipotizzabili ad esempio anche l’istituzione di un organo di coordinamento nazionale o di coordinamenti regionali più o meno formali.
Art. 55a cpv. 4
In quanto autorità di vigilanza in ambito sanitario, i Cantoni rilasciano le autorizzazioni all’esercizio per le professioni mediche universitarie. Conoscono pertanto in principio il numero e i diplomi dei medici che beneficiano di un’autorizzazione all’esercizio sul loro territorio. Per contro, non dispongono di informazioni concernenti in particolare il loro tasso di occupazione e il flusso di pazienti. I fornitori di prestazioni egli assicuratori, comprese le loro federazioni,