Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine
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Il rapporto del Consiglio federale del 3 marzo 2017 fa il punto della problematica e della gestione dell’offerta di prestazioni in Svizzera. Contiene un bilancio dell’applicazione della limitazione delle autorizzazioni e una valutazione di altre soluzioni possibili. In una fase preliminare, queste ultime sono state discusse in modo approfondito dai rappresentanti delle principali organizzazioni del settore ambulatoriale, nell’ambito di tre workshop di mezza giornata ciascuno, coordinati da esperti del settore della sanità e tenutisi a settembre 2016. La valutazione delle varie soluzioni è illustrata al n. 1.3.
1.2 Regolamentazione proposta
Tenuto conto dei risultati del rapporto del 3 marzo 2017, il Consiglio federale propone un modello a tre livelli che permetterà da una parte di rafforzare le esigenze in termini di qualità e di economicità che devono soddisfare i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS e dall’altro metterà a disposizione dei Cantoni uno strumento di contenimento dell’offerta più efficace. In generale, l’autorizzazione dà diritto ai fornitori di prestazioni menzionati agli articoli 35-40 della LAMal di fornire a carico dell’AOMS le prestazioni definite agli articoli 25-31 della legge, a condizione che tali prestazioni siano efficaci, appropriate ed economiche (art. 32). Con questo avamprogetto, il Consiglio federale intende rafforzare gli obblighi dei fornitori di prestazioni, in particolare per quanto concerne la qualità e l’economicità delle prestazioni.
Primo livello d’intervento: la seconda parte della revisione del 20 marzo 20156 della legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, incrementa i requisiti per svolgere in libero esercizio professioni mediche universitarie, garantendo la qualifica dei fornitori di prestazioni interessati, vale a dire medici, dentisti, chiropratici, farmacisti e veterinari. Il 30 settembre 2016, il Parlamento ha altresì adottato la legge federale sulle professioni sanitarie7, che disciplina la formazione e l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale di varie professioni sanitarie: infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, levatrici, dietisti, optometristi, osteopati. Il libero esercizio di una professione medica o sanitaria sotto la propria responsabilità professionale richiede l’autorizzazione del Cantone sul cui territorio è svolta tale professione. Il Cantone designa inoltre un’autorità incaricata di vigilare sulle persone interessate, in particolare affinché rispettino i propri obblighi professionali.
Secondo livello d’intervento: il presente avamprogetto istituisce una procedura formale per l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a-g, m e n LAMal a esercitare a carico dell’AOMS. Per evitare un onere amministrativo troppo gravoso e assicurare una procedura rapida, gli assicuratori designeranno un’istituzione incaricata di autorizzare i fornitori di prestazioni. Questa dovrà verificare che i nuovi fornitori di prestazioni rispondano alle condizioni stabilite dal Consiglio federale per garantire una fornitura di prestazioni adeguata e di elevata qualità. Prima dell’autorizzazione, il Consiglio federale potrà segnatamente prevedere, per i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a-e, un tempo di attesa di due anni dopo la fine della formazione di base e del perfezionamento. Inoltre sarà possibile esigere da