Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine

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d’ingresso, di soggiorno, di accesso a un’attività economica dipendente e di stabilimento quale lavoratore autonomo, così come il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti, ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera (art. 1 lett. a ALC). Secondo l’articolo 1 lettera d ALC, inoltre, ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera devono essere garantite le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali. Conformemente all’allegato I ALC, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non devono essere oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità (art. 2 ALC) e il loro diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica deve essere garantito (art. 4 ALC). Secondo l’articolo 7 lettera a ALC, le parti contraenti devono quindi disciplinare in particolare il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro.

La libera circolazione delle persone richiede un coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, come previsto all’articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il diritto dell’Unione europea non prevede tuttavia l’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, poiché gli Stati membri conservano la facoltà di determinare l’impostazione, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale. Il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale è attuato dal regolamento (CE) n. 883/200433 e dal relativo regolamento di applicazione n. 987/200934 che la Svizzera è tenuta ad applicare in virtù degli articoli 8 e 16 capoverso 1 e dell’allegato II ALC.

Il settore ambulatoriale è strutturato in un modo o nell’altro in molti Paesi (cfr. n. 1.5); le disposizioni adottate devono rispettare le norme fissate dagli Stati a livello internazionale. Il diritto europeo stabilisce norme in materia di libera circolazione delle persone, senza tuttavia armonizzare i sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati sono quindi liberi di regolamentare questi settori a loro discrezione (per quanto concerne la conformità dell’art. 55a° cpv. 2 LAMal attualmente in vigore con l’ALC, riferirsi al n. 1.3 Pilotaggio del settore ambulatoriale).

In questo senso l’avamprogetto è compatibile con l’ALC.

5.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Questa condizione è

soddisfatta dall’emanazione della presente legge.

33Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L del 30.4.2004, pag. 1

(RS 0.831.109.268.1)

34Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1(RS

0.831.109.268.11)